Cassazione Civile, Ordinanza n. 13524/2026 del 10/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un invito di pagamento relativo alla TARI 2016 emesso dal Comune. Il contribuente aveva visto rigettato il ricorso in primo grado e poi l’appello in Commissione tributaria regionale. In cassazione aveva inizialmente proposto ricorso affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio, rappresentando che le parti avevano raggiunto un accordo di conciliazione che definiva tutte le controversie pendenti e prevedeva la compensazione delle spese. Il Comune non si è costituito nel giudizio di legittimità, rimanendo intimato.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendola valida e tempestiva perché intervenuta prima dell’adunanza camerale e successiva a un accordo conciliativo tra le parti. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune intimato e ha precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché l’estinzione del giudizio non rientra tra i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini della pronuncia di estinzione; gli adempimenti previsti dalla norma servono, in particolare, a ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunciante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata fino all’adunanza camerale, è tempestiva e determina l’estinzione del processo.
- La rinuncia al ricorso è atto recettizio e non necessita di accettazione della controparte per produrre l’effetto estintivo del giudizio.
- La mancata costituzione dell’intimato impedisce una statuizione sulle spese a suo favore; l’eventuale regolazione delle spese può restare affidata all’accordo conciliativo tra le parti.
- L’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia, essendo previsto solo per esiti processuali di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- Quando il giudizio si chiude per rinuncia intervenuta a seguito di conciliazione, la Corte dichiara l’estinzione senza decidere nel merito dei motivi di ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13516/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13517/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13518/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13519/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13520/2026 del 10/05/2026
- ordinanza_civile · 10 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 13522/2026 del 10/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →