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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03161/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto illogicità e carenza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che la pena irrogata non sarebbe stata adeguatamente giustificata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse non deducibile in sede di legittimità perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente sul trattamento sanzionatorio; ha inoltre ribadito che una motivazione specifica e dettagliata sui criteri di commisurazione della pena è necessaria solo quando la pena sia prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, mentre resta insindacabile la scelta del giudice di merito di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo, implicitamente fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 n. 2 e 7 c.p.

    Disposizioni incriminatrici poste a base della condanna per furto aggravato oggetto di conferma in appello.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena possono essere desunti implicitamente dal giudice di merito; la motivazione specifica è richiesta solo per pene prossime al massimo edittale o superiori alla media.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è deducibile una censura meramente generica sulla illogicità o carenza di motivazione del trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata determinata in misura media o prossima al minimo edittale e la sentenza dia conto, anche sinteticamente, dei criteri seguiti.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, salvo che la sanzione sia vicina al massimo edittale o comunque sopra la media, non richiede una motivazione analitica e puntuale dei criteri ex art. 133 c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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