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Sentenza

Sentenza n. 7137/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento a) del provvedimento del 18/06/2024, n. prot. QI/124140/2024 del 17/06/2024 avente ad oggetto “Reiezione istanza di Condono prot. 0/51354 sot.0 del 1.03.1995 - abuso in Lungomare Amerigo Vespucci, 180 - 00122 - Municipio X”, notificato da Roma Capitale; b) del preavviso di rigetto Comunicazione ai sensi dell’art.10 bis della Legge 241/1990, come modificata dalla legge 15/2005, relativa all’istanza di condono prot. Condono prot. 0/51354 sot.0 – notificata in data 28.02.2023; c) di ogni altro atto consequenziale e connesso ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202410623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di istanza di condono edilizio relativa ad ampliamenti abusivi di uno stabilimento balneare, nonché il precedente preavviso di rigetto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di condono relativo a manufatti abusivi, aventi volumetria dichiarata di 1.694 metri cubi, realizzati su area demaniale marittima. Ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2, 3, 10-bis, 14 e 14-bis della l. 241/1990, violazione del legittimo affidamento, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti e formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono. Ha sostenuto che l’elencazione dei vincoli non fosse motivazione sufficiente, che fossero decorsi i termini per la formazione del silenzio-assenso, che l’autorità comunale avesse espresso un parere paesaggistico favorevole e che una precedente comunicazione del 2003 avesse già preannunciato il rilascio del titolo in sanatoria. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della l. 724/1994 e dell’Ordine di servizio n. 74 del 5 ottobre 2017, contestando l’applicazione del limite volumetrico alle opere aventi destinazione non residenziale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il diniego sorretto da motivazioni plurime e autonome, ciascuna potenzialmente idonea a sostenerlo. Ha anzitutto stabilito che, essendo la domanda stata presentata il 1° marzo 1995, la disciplina applicabile ratione temporis era quella dell’art. 39 della l. 724/1994, poiché il termine per la presentazione delle domande ai sensi della l. 47/1985 era già scaduto, mentre il termine previsto dalla l. 724/1994 scadeva il 31 marzo 1995. Il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma 1, l. 724/1994 è stato ritenuto applicabile a tutte le opere abusive, senza distinzione tra destinazione residenziale e non residenziale. Poiché la volumetria dichiarata era di 1.694 metri cubi, il superamento del limite impediva la condonabilità dell’abuso. Il Collegio ha inoltre escluso la formazione del silenzio-assenso, affermando che essa presuppone la conformità astratta dell’istanza al modello legale di condono; la domanda, essendo originariamente eccedente il limite volumetrico, non era idonea a produrre tale effetto. La nota comunale del 7 luglio 2003 è stata qualificata come richiesta di integrazione documentale e non come titolo favorevole in sanatoria, anche perché subordinava l’eventuale rilascio all’esito dell’istruttoria finale. Di conseguenza, è stata esclusa anche la lesione del legittimo affidamento, non essendovi né un provvedimento favorevole né una domanda astrattamente sanabile. Le ulteriori censure sono state ritenute irrilevanti in ragione della natura plurimotivata del diniego. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, l. 724/1994

    Prevede il limite volumetrico di 750 metri cubi per la condonabilità delle opere abusive; il limite si applica a tutte le opere, anche a quelle con destinazione non residenziale.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994

    Fissa il termine decadenziale del 31 marzo 1995 per la presentazione della domanda cui si applica la disciplina del secondo condono; la domanda del 1° marzo 1995 è stata ritenuta tempestiva ai sensi di tale disposizione.

  • art. 35, commi 1 e 18, l. 47/1985

    La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985.

    Il termine originario, prorogato fino al 30 giugno 1987, era già scaduto quando è stata presentata la domanda; il silenzio-assenso presuppone comunque un’istanza astrattamente conforme al modello legale.

  • art. 32, comma 6, l. 47/1985

    È richiamato nel diniego quale ulteriore ragione ostativa, relativa alle opere eseguite su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali e alla disponibilità dell’ente proprietario a concedere onerosamente l’uso del suolo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di rigetto, adottato dall’amministrazione prima del diniego definitivo.

  • art. 2 l. 241/1990

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai tempi di conclusione del procedimento, ma il motivo è stato respinto.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato in relazione al difetto di motivazione; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e fondato su ragioni plurime autonome.

  • art. 2, comma 37, lett. d), l. 662/1996

    È richiamato nella nota del 7 luglio 2003 quale base della richiesta di integrazione documentale; tale nota non costituisce titolo favorevole in sanatoria.

Massime di principio

  • Un provvedimento amministrativo plurimotivato resta valido se almeno una delle ragioni autonome poste a suo fondamento è legittima o non efficacemente contestata; in tal caso le censure relative alle ulteriori motivazioni non possono condurre all’annullamento.
  • Per una domanda di condono presentata nel 1995, il termine decadenziale previsto dalla l. 724/1994 può rendere applicabile tale disciplina anche quando le opere siano state realizzate anteriormente al 1967, se il termine previsto dalla precedente disciplina della l. 47/1985 era già scaduto.
  • Il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39, comma 1, della l. 724/1994 si applica a tutte le opere abusive, comprese quelle aventi destinazione non residenziale, non essendo prevista dalla disposizione una distinzione basata sulla destinazione dell’immobile.
  • Il silenzio-assenso sulla domanda di condono presuppone che l’istanza sia astrattamente conforme al modello legale previsto dalla disciplina applicabile; il mero decorso del tempo non produce l’assenso quando la domanda riguarda opere manifestamente eccedenti i limiti quantitativi di sanabilità.
  • Una comunicazione amministrativa che richieda integrazioni documentali e subordini l’eventuale rilascio del titolo all’esito dell’istruttoria non costituisce provvedimento favorevole di sanatoria e non può fondare, da sola, un legittimo affidamento nel rilascio del titolo.
  • Il legittimo affidamento nel positivo esito di un procedimento di condono non è tutelabile quando la domanda era, fin dall’origine, non conforme ai requisiti legali di sanabilità e non è stato adottato alcun provvedimento favorevole.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimo affidamento

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