Cassazione Civile, Ordinanza n. 27386/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un imprenditore, in proprio e quale amministratore unico della società, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 l.fall. avverso la dichiarazione di fallimento della società. La lite nasceva dalla contestazione della legittimazione della creditrice procedente a chiedere il fallimento, sul presupposto che una transazione stipulata tra le parti sarebbe stata "tombale" e integralmente adempiuta, senza residui crediti. I ricorrenti lamentavano inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto raggiunte le soglie di fallibilità, nonostante il mancato superamento dei limiti quantitativi dell'art. 1, comma 2, l.fall., deducendo vizi di motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, tra cui la transazione, la documentazione di adempimento, la dichiarazione del curatore e lo stato passivo. La Corte territoriale aveva invece affermato che la creditrice era titolare anche di un ulteriore credito derivante da un accollo non liberatorio e che i bilanci depositati, mancanti e non approvati regolarmente, erano inattendibili, con conseguente permanenza dell'onere probatorio in capo al fallendo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché sollecitavano una nuova valutazione della documentazione e, soprattutto, non confrontavano l'ulteriore autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'esistenza di un diverso credito della procedente derivante da un contratto di accollo non liberatorio. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono prova privilegiata ma non legale della non fallibilità e possono essere disattesi dal giudice se inattendibili; una volta esclusa l'attendibilità dei bilanci, restava a carico dell'imprenditore la prova cumulativa dei requisiti di non fallibilità. Le ulteriori risultanze invocate non erano decisive, perché riguardavano solo uno dei presupposti e non tutti quelli richiesti per sottrarsi al fallimento. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma sul reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, richiamata quale base dell'impugnazione proposta in appello
norma sulla legittimazione del creditore a chiedere il fallimento, rispetto alla quale era contestata la sussistenza di un credito residuo
i requisiti di non fallibilità devono essere provati cumulativamente dall'imprenditore che intenda sottrarsi alla dichiarazione di fallimento
i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono base documentale privilegiata per dimostrare la non fallibilità
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
dedotta come parametro della censura di motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi
richiamato per il prudente apprezzamento del giudice sulla attendibilità dei dati contabili
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ha fondato il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo o di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della decisione impugnata.
- La contestazione della legittimazione del creditore istante richiede di misurarsi con l'effettiva esistenza del credito posto a fondamento della domanda; se il giudice accerta un ulteriore credito autonomo, la censura che investe solo uno dei titoli creditori non è decisiva.
- I bilanci degli ultimi tre esercizi sono prova privilegiata, ma non prova legale, della non fallibilità: il giudice può valutarne l'attendibilità e, se la esclude motivatamente, l'imprenditore resta onerato di provare tutti i requisiti richiesti per sottrarsi al fallimento.
- Ai fini del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., sono scrutinabili solo fatti storici decisivi; elementi che incidono soltanto su uno dei presupposti della fallibilità non sono decisivi quando la non fallibilità richiede la prova cumulativa di tutti i requisiti previsti dalla legge.
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