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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24240/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che annullava la revoca della custodia cautelare disposta dal G.I.P. (10-10-2022) e disponeva il ripristino della misura carceraria. Il difensore ha censurato la decisione per violazione dell'art. 299 c.p.p., sostenendo che il giudice non avrebbe considerato in modo adeguato non il mero decorso del tempo ma la condotta tenuta dall'imputato durante il procedimento (circa due anni in carcere e circa tre mesi in stato di libertà), argomentando che ciò avrebbe permesso di escludere la persistenza delle esigenze cautelari e che la motivazione del Tribunale del Riesame fosse contraddittoria e apparente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale del Riesame che, richiamando la presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p., ha considerato sussistenti le esigenze cautelari in ragione dei gravi precedenti per rapina aggravata, della qualità di sorvegliato speciale, e della condanna in primo grado per i fatti oggetto del procedimento (sentenza del 14-07-2021, 7 anni e 4 mesi in abbreviato). La Corte ha precisato che il mero decorso del tempo non è elemento decisivo e che la generica richiamata condotta processuale dell'imputato non costituisce novità sufficiente a rimuovere il pericolo di recidiva. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una diversa valutazione delle circostanze non invece per violazioni di legge o motivazione manifestamente illogica. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90 (art. 73 e art. 74)

    Norme sostanziali sui reati in materia di stupefacenti per cui era indagato il ricorrente; la gravità del quadro indiziario derivante da tali fattispecie ha contribuito a sostenere la persistenza delle esigenze cautelari.

  • codice di procedura penale, art. 299

    Richiamato dalla difesa come norma violata per carenza di motivazione sulla condotta processuale; la Corte ha ritenuto che la censura non dimostri una violazione normativa o una motivazione manifestamente illogica.

  • codice di procedura penale, art. 275 comma 3

    Presunzione della persistenza delle esigenze cautelari in presenza di gravi indizi; il Tribunale del Riesame ne ha fatto applicazione valorizzando i precedenti e la condanna in primo grado e ritenendo così non superata la presunzione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte alla parte ricorrente.

  • Cassazione penale, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017 (giurisprudenza richiamata)

    Sez. 4, n. 18795/2017, Rv. 269884

    Principio di diritto secondo cui il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di specifiche norme o per motivazione manifestamente illogica; non è strumento per rivedere valutazioni di merito sulle circostanze fattuali.

  • art. 28 reg. (menzione nella parte finale del dispositivo)

    Riferimento procedurale per gli adempimenti a cura della Cancelleria; citazione formale contenuta nel dispositivo della sentenza.

Massime di principio

  • La presenza di gravi indizi e di precedenti penali rilevanti può far prevalere la presunzione di persistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p., giustificando il mantenimento o il ripristino della custodia cautelare.
  • Il mero decorso del tempo o la generica condotta processuale dell'imputato non sono, di per sé, elementi sufficienti a escludere il pericolo di reiterazione: occorrono novità significative e specifiche elementi di fatto che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari.
  • In Cassazione non è consentito chiedere la revisione di valutazioni di merito: il ricorso contro misure cautelari è ammissibile solo per violazioni normative o per motivazione manifestamente illogica.
  • La condanna alle spese processuali segue il rigetto del ricorso quando la censura è ritenuta infondata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per ottenere la revoca o la non applicazione di una misura cautelare già disposta o ripristinata, la difesa deve proporre elementi nuovi e specifici che possano incidere concretamente sulla valutazione del pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio.

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