Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 18316/2026 del 21/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 26/11/2025, lamentando sostanzialmente l'illogicità o l'inadeguatezza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti riconosciute e la recidiva contestata. La Corte di merito aveva ritenuto equivalenti le attenuanti di cui agli artt. 62, n. 4, e 62-bis c.p. alla recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p., al fine di determinare una pena ritenuta adeguata ai parametri dell'art. 133 c.p. La Cassazione ha rilevato che tale valutazione era congrua, non illogica e insindacabile in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata contenesse una motivazione appropriata e non illogica sul trattamento sanzionatorio e sul bilanciamento tra circostanze, trattandosi di una valutazione di merito non censurabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Attenuante riconosciuta dai giudici di merito nel bilanciamento con la recidiva.

  • art. 62-bis c.p.

    Attenuante generica riconosciuta e ritenuta equivalente alla recidiva.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Recidiva qualificata come particolarmente grave, posta in equivalenza con le attenuanti riconosciute.

  • art. 133 c.p.

    Parametro utilizzato per la determinazione di una pena adeguata al fatto e alla personalità dell'imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la valutazione di merito del giudice di appello quando il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti, o tra attenuanti e recidiva, sia sorretto da motivazione non illogica e congrua.
  • La determinazione della pena entro i parametri dell'art. 133 c.p. costituisce apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o difetto assoluto di motivazione.
  • Quando la recidiva è qualificata e ritenuta "pesante", il giudice può motivatamente porla in equivalenza con attenuanti riconosciute, purché la scelta sia coerente con la gravità del fatto e con la personalità dell'imputato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.