Cassazione Penale, Sentenza n. 13969/2022 del 12/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per tentata rapina e lesioni aggravate (anni 2 e mesi 4 di reclusione e euro 1.000 di multa) nonché il riconoscimento della recidiva reiterata e specifica. Il motivo di ricorso deduce nullità per errata applicazione di norme penali e illogicità manifesta della motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva reiterata: secondo il ricorrente, alla data del fatto (11/02/2020) non potevano sussistere i presupposti della recidiva reiterata perché le precedenti condanne non erano state tutte irrevocabili al momento in cui furono commessi i reati anteriori; quindi non si poteva parlare di recidiva reiterata e la qualificazione avrebbe richiesto la rinnovazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti/agggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui, ai fini della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva semplice: è sufficiente che, al momento della consumazione del reato oggetto di giudizio, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che mostrino una maggiore pericolosità sociale rispetto al reato corrente. La Corte ha confermato che le due precedenti condanne erano divenute definitive prima del fatto contestato e che i reati precedenti erano identici o assimilabili a quello attuale, giustificando così la recidiva reiterata e l'esclusione della prevalenza delle attenuanti (art. 69, ultimo comma). Per effetto dell'inammissibilità è stata condannata la parte al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Suprema Corte interpreta la norma nel senso che, ai fini della recidiva reiterata, non è necessario che vi sia stata una precedente dichiarazione giudiziale di recidiva; è sufficiente che, al momento del reato, l'imputato sia gravato da più condanne definitive che, rispetto al reato attuale, attestino una maggiore pericolosità sociale
art. 69, ultimo comma, cod. pen.
La norma è stata applicata nella parte in cui vieta che le circostanze attenuanti prevalgano sulla recidiva qualificata; quindi, riconosciuta la recidiva reiterata, le attenuanti non possono ridurre la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio
artt. 56 e 628, comma 1, cod. pen.
Norme che definiscono e qualificano il reato di tentata rapina e la disciplina della responsabilità per reato tentato; utilizzate per inquadrare il capo d'imputazione principale contro l'imputato
artt. 61, n. 2; 576, n. 1; 582; 585 cod. pen.
Norme rilevanti per la qualificazione del reato di lesioni aggravate contestato, e per la determinazione delle aggravanti applicate
Norma che dispone le conseguenze in materia di spese e sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità del ricorso; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende
D.L. 28 ottobre 2020, art. 23, comma 8, conv. con L. 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato in ordine alla procedura applicata (contraddittorio scritto), senza incidenza sul merito della decisione circa la ricorrenza della recidiva
Massime di principio
- Per riconoscere la recidiva reiterata non è indispensabile una precedente pronuncia che abbia dichiarato la recidiva semplice: il giudice può accertare direttamente la sussistenza della recidiva sulla base delle condanne definitive esistenti al momento del fatto
- È rilevante che, al momento del reato sotto processo, esistano condanne definitive anteriori che evidenzino una pericolosità sociale omogenea o analoga rispetto al reato attuale
- Se la recidiva qualificata è applicabile (es. recidiva reiterata e specifica), le circostanze attenuanti non possono prevalere su di essa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 c.p.; pertanto il bilanciamento può risultare diverso rispetto alla valutazione fatta in assenza di recidiva
- Il giudice della cognizione ha piena facoltà di accertamento dei titoli di condanna e del loro contenuto, diversamente dal giudice dell'esecuzione che applica criteri differenti
- L'inammissibilità del ricorso per motivi meramente procedurali o abbozzati può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente se la causa dell'inammissibilità è dovuta a colpa
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