Cassazione Penale, Ordinanza n. 01208/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. In cassazione deduceva, in sintesi, censure sul giudizio di bilanciamento tra circostanze e sulla mancata esclusione della recidiva. La Corte ha però rilevato che i motivi erano inammissibili perché, da un lato, riproducevano doglianze già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito; dall'altro, risultavano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della configurazione del reato, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva.
Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei precedenti gradi di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le doglianze in cassazione devono essere specifiche e pertinenti alla ratio decidendi della decisione impugnata; la generica contestazione di un giudizio di bilanciamento tra circostanze o della valutazione sulla recidiva non è sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, resta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito, senza riesame del fatto o del trattamento sanzionatorio se le censure non sono specifiche.
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