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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1510/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e travisamento dei fatti rispetto al capo A) (bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta documentale semplice), contestando l'interpretazione delle vendite di immobili a dipendenti (Savina Ferrara e Banach Kinga) ritenute distrazioni invece che rimborsi di finanziamenti o retribuzioni; (2) violazione dell'art. 516 c.p.p. per presunto mutamento del fatto relativo alla operazione con Banach Kinga (la fuoriuscita sarebbe stata di soli €4.730,92 e avrebbe dovuto essere contestata autonomamente); (3) travisamento della prova e mancato rispetto del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; (4) prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice (capo B), con riferimento all'art. 157 c.p.; (5) violazione dell'art. 219, comma 3, legge fallimentare (speciale tenuità del danno) sostenendo che il danno effettivo fosse molto più contenuto (€108.975,61 per una operazione e €4.730,92 per l'altra); (6) violazione dell'art. 99 c.p. relativo all'erronea applicazione della recidiva infraquinquennale, atteso che precedenti decreti penali si erano estinti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché le censure erano di mero fatto e la Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua sulle operazioni distrattive (mancanza di documentazione probante, indicazioni contabili e formalizzazioni); il secondo motivo è manifestamente infondato: non si è configurato un mutamento radicale del fatto tale da ledere la difesa; il terzo motivo è inammissibile per assenza di plausibile e ancorata ricostruzione del dubbio ragionevole; il quinto motivo (tenuità) è manifestamente infondato perché la speciale tenuità si valuta sull'importo della distrazione e non sull'entità del passivo fallimentare; il sesto motivo è inammissibile perché questioni sulla recidiva non erano state tempestivamente dedotte in appello; il quarto motivo (prescrizione capo B) è stato ritenuto infondato nella parte in cui sosteneva prescrizione antecedente alla sentenza di secondo grado: il reato di cui al capo B si è prescritto solo successivamente, il 16/06/2023, considerata la recidiva. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'esame della Cassazione ai mezzi di impugnazione nei limiti di quanto dedotto; la Corte ha rispettato tali limiti nell'analisi dei motivi

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione di mutamento del fatto: la Corte ricorda che per ravvisare mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione che determini reale pregiudizio alla difesa, condizione non verificata nel caso

  • art. 530, comma 1, cod. proc. pen.

    Il principio del dubbio ragionevole deve fondarsi su ricostruzioni ancorate alle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto che il dubbio prospettato dal ricorrente non soddisfacesse questo requisito

  • art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)

    La diminuzione patrimoniale integrativa dell'attenuante della speciale tenuità si valuta in relazione all'importo della distrazione, non all'entità del passivo fallimentare; applicazione negativa al caso dato l'entità delle distrazioni contestate

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha valutato i termini di prescrizione considerando la recidiva, con esito contrario alla tesi del ricorrente

  • art. 99 cod. pen.

    Riguarda la recidiva: la Corte ha escluso rilievi in cassazione non dedotti in appello, affermando l'inammissibilità delle questioni incerte su tale punto

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso: la Corte lo ha applicato per sanzionare la presentazione di motivi manifestamente inammissibili

  • art. 167 cod. pen.

    Richiamato nella discussione sulla estinzione di precedenti provvedimenti (menzionato dal ricorrente): la Corte ha ritenuto irrilevanti per le censure non sollevate in appello

Massime di principio

  • In Cassazione le questioni di merito affidate a contestazioni di fatto sono difficilmente sindacabili: occorre provare un travisamento della prova che emerga dalla motivazione e dagli atti, non semplici ragionevoli ipotesi alternative
  • Per contestare un presunto 'mutamento del fatto' tra atto di accusa e sentenza è necessario dimostrare una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione tale da aver compromesso concretamente il diritto di difesa; altrimenti la censura è infondata
  • Il dubbio ragionevole deve essere ancorato a risultati processuali oggettivi e argomentati; mere supposizioni non bastano a fondare l'assoluzione in Cassazione
  • L'attenuante della speciale tenuità del danno in materia fallimentare va valutata sull'effettivo valore della distrazione (la diminuzione patrimoniale prodotta dalla condotta), non sull'ammontare del passivo fallimentare complessivo
  • Questioni relative alla recidiva o ad estinzioni di precedenti provvedimenti devono essere tempestivamente sollevate e adeguatamente sviluppate nei gradi di merito (in appello), altrimenti risultano inammissibili in Cassazione
  • Presentare ricorsi manifestamente infondati o inammissibili comporta rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), per cui la difesa deve valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso

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