Cassazione Penale, Sentenza n. 1510/2024 del 12/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione articolava sei motivi: (1) erronea applicazione della legge penale e travisamento dei fatti rispetto al capo A) (bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta documentale semplice), contestando l'interpretazione delle vendite di immobili a dipendenti (Savina Ferrara e Banach Kinga) ritenute distrazioni invece che rimborsi di finanziamenti o retribuzioni; (2) violazione dell'art. 516 c.p.p. per presunto mutamento del fatto relativo alla operazione con Banach Kinga (la fuoriuscita sarebbe stata di soli €4.730,92 e avrebbe dovuto essere contestata autonomamente); (3) travisamento della prova e mancato rispetto del principio della condanna oltre ogni ragionevole dubbio; (4) prescrizione del reato di bancarotta documentale semplice (capo B), con riferimento all'art. 157 c.p.; (5) violazione dell'art. 219, comma 3, legge fallimentare (speciale tenuità del danno) sostenendo che il danno effettivo fosse molto più contenuto (€108.975,61 per una operazione e €4.730,92 per l'altra); (6) violazione dell'art. 99 c.p. relativo all'erronea applicazione della recidiva infraquinquennale, atteso che precedenti decreti penali si erano estinti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché le censure erano di mero fatto e la Corte territoriale aveva fornito motivazione congrua sulle operazioni distrattive (mancanza di documentazione probante, indicazioni contabili e formalizzazioni); il secondo motivo è manifestamente infondato: non si è configurato un mutamento radicale del fatto tale da ledere la difesa; il terzo motivo è inammissibile per assenza di plausibile e ancorata ricostruzione del dubbio ragionevole; il quinto motivo (tenuità) è manifestamente infondato perché la speciale tenuità si valuta sull'importo della distrazione e non sull'entità del passivo fallimentare; il sesto motivo è inammissibile perché questioni sulla recidiva non erano state tempestivamente dedotte in appello; il quarto motivo (prescrizione capo B) è stato ritenuto infondato nella parte in cui sosteneva prescrizione antecedente alla sentenza di secondo grado: il reato di cui al capo B si è prescritto solo successivamente, il 16/06/2023, considerata la recidiva. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'esame della Cassazione ai mezzi di impugnazione nei limiti di quanto dedotto; la Corte ha rispettato tali limiti nell'analisi dei motivi
Richiamato nella contestazione di mutamento del fatto: la Corte ricorda che per ravvisare mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione che determini reale pregiudizio alla difesa, condizione non verificata nel caso
art. 530, comma 1, cod. proc. pen.
Il principio del dubbio ragionevole deve fondarsi su ricostruzioni ancorate alle risultanze processuali; la Corte ha ritenuto che il dubbio prospettato dal ricorrente non soddisfacesse questo requisito
art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
La diminuzione patrimoniale integrativa dell'attenuante della speciale tenuità si valuta in relazione all'importo della distrazione, non all'entità del passivo fallimentare; applicazione negativa al caso dato l'entità delle distrazioni contestate
Richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ha valutato i termini di prescrizione considerando la recidiva, con esito contrario alla tesi del ricorrente
Riguarda la recidiva: la Corte ha escluso rilievi in cassazione non dedotti in appello, affermando l'inammissibilità delle questioni incerte su tale punto
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende per l'inammissibilità del ricorso: la Corte lo ha applicato per sanzionare la presentazione di motivi manifestamente inammissibili
Richiamato nella discussione sulla estinzione di precedenti provvedimenti (menzionato dal ricorrente): la Corte ha ritenuto irrilevanti per le censure non sollevate in appello
Massime di principio
- In Cassazione le questioni di merito affidate a contestazioni di fatto sono difficilmente sindacabili: occorre provare un travisamento della prova che emerga dalla motivazione e dagli atti, non semplici ragionevoli ipotesi alternative
- Per contestare un presunto 'mutamento del fatto' tra atto di accusa e sentenza è necessario dimostrare una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione tale da aver compromesso concretamente il diritto di difesa; altrimenti la censura è infondata
- Il dubbio ragionevole deve essere ancorato a risultati processuali oggettivi e argomentati; mere supposizioni non bastano a fondare l'assoluzione in Cassazione
- L'attenuante della speciale tenuità del danno in materia fallimentare va valutata sull'effettivo valore della distrazione (la diminuzione patrimoniale prodotta dalla condotta), non sull'ammontare del passivo fallimentare complessivo
- Questioni relative alla recidiva o ad estinzioni di precedenti provvedimenti devono essere tempestivamente sollevate e adeguatamente sviluppate nei gradi di merito (in appello), altrimenti risultano inammissibili in Cassazione
- Presentare ricorsi manifestamente infondati o inammissibili comporta rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), per cui la difesa deve valutare con attenzione la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso
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