Cassazione Penale, Ordinanza n. 34575/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché i motivi non si confrontavano criticamente con la motivazione della sentenza di appello e si risolvevano in censure generiche di pretesa carenza o illogicità motivazionale. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una condanna, confermata in appello, per un furto in appartamento aggravato, commesso in concorso in danno della persona offesa. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto difensivo. Con il primo motivo hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la sentenza di merito non avrebbe adeguatamente giustificato il giudizio di colpevolezza. Con il secondo motivo hanno censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando che le attenuanti generiche fossero state ritenute solo equivalenti alle aggravanti senza adeguata motivazione e contestando altresì l'applicazione della recidiva, che secondo la difesa non risultava neppure contestata. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva spiegato sulla base delle conversazioni intercettate la partecipazione degli imputati alla preparazione, al sopralluogo preliminare e all'esecuzione del furto, nonché la loro consapevolezza della consumazione del reato e della refurtiva. Le doglianze sono state ritenute generiche e aspecifiche.
Norme richiamate
Richiamato come base delle aggravanti del furto in appartamento oggetto di condanna confermata in appello.
Applicato per la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a dedurre in modo generico carenze o illogicità della motivazione senza confrontarsi con gli specifici argomenti della sentenza impugnata.
- La censura di motivazione è specifica solo se si misura con la ratio decidendi della decisione di merito e indica puntualmente gli errori logici o giuridici del provvedimento contestato.
- In presenza di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando la sentenza di merito fonda la responsabilità su elementi di prova individuati e coerenti, la deduzione difensiva deve confrontarsi con tali elementi e non può limitarsi a una mera diversa lettura del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34519/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34520/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34521/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34524/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →