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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43112/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Tre motivi: 1) omissione della valutazione della richiesta, formulata dall'imputato in udienza di appello, di applicazione di sanzione sostitutiva della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis c.p.; 2) carenza/insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado e della sua integrazione da parte della Corte d'appello in relazione all'affermazione di responsabilità e alla dosimetria della pena; 3) vizio di motivazione per mancata valutazione della versione difensiva offerta dall'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al primo motivo: ha annullato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive (art. 20-bis c.p.), rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo esame specifico di tale istanza. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la motivazione del Tribunale, pur sintetica, fosse sufficientemente integrata e che la Corte d'appello avesse adeguatamente valutato l'inattendibilità della versione difensiva.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al reato di ricettazione, che costituisce il fatto-reato per cui è stata pronunciata la condanna; la sentenza si fonda sul rilievo della disponibilità della vettura provento di furto e del tentativo di fuga.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Previsione delle sanzioni sostitutive per pene detentive brevi; la Corte interpreta che l'applicabilità debba essere valutata dal giudice d'appello se l'imputato ha formulato tempestiva e rituale richiesta, anche se proposta in limine all'udienza di discussione.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata come presidio procedurale collegato alla richiesta di sostituzione della pena in sede di gravame; la Corte conferma che la richiesta può essere presentata in udienza e deve essere esaminata.

  • art. 546, lett. e) cod. proc. pen.

    Obbligo del giudice di esporre concisamente i motivi di fatto e di diritto sulla decisione; la Corte ritiene che il Tribunale abbia assolto a tale obbligo con riferimento agli elementi essenziali (verbale di fermo, possesso del bene, tentativo di fuga).

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena; la Corte osserva che, se la pena è nella misura media edittale, è sufficiente una motivazione sintetica con espressioni quali "pena congrua" o richiamo alla gravità del fatto.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disciplina transitoria cui la Corte si riferisce per stabilire quando il giudice d'appello debba pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive secondo la nuova normativa; la richiesta dell'imputato deve essere formulata tempestivamente, ma non necessariamente con l'atto di impugnazione.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla presentazione di motivi nuovi in cassazione; la Corte chiarisce che la richiesta di sanzione sostitutiva non deve obbligatoriamente essere presentata con i motivi di impugnazione o come motivo nuovo, purché sia formulata in tempo utile (fino all'udienza di discussione).

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. l. 176/2020)

    Richiamato in ordine alla procedura adottata nella trattazione scritta del ricorso; la Corte dichiara l'applicabilità della trattazione scritta ai sensi della disciplina emergenziale e delle successive modifiche.

Massime di principio

  • La richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive per pene detentive brevi (art. 20-bis c.p.) deve essere esaminata dal giudice d'appello se l'imputato la formula tempestivamente, anche se in udienza di discussione; l'omessa pronuncia su tale richiesta comporta annullamento con rinvio.
  • Non è necessario che la domanda di sanzione sostitutiva sia contenuta nell'atto di impugnazione o nei motivi di cui all'art. 585 c.p.p.; è sufficiente che la richiesta sia resa entro il termine massimo dell'udienza di discussione del gravame.
  • La motivazione della sentenza di primo grado, sebbene sintetica, può essere integrata dalla Corte d'appello e non sempre appare viziata: la mancanza di ampia e dettagliata argomentazione è critica solo quando la pena è sensibilmente superiore alla misura media edittale o quando la sintesi rende impossibile comprendere i criteri di applicazione dell'art. 133 c.p.
  • Le espressioni generiche come "pena congrua" o il richiamo alla gravità del reato possono essere sufficienti per la dosimetria della pena quando la pena sia nella misura media; viceversa, servono motivazioni più dettagliate se la pena è assai superiore alla media.
  • La valutazione della credibilità della versione difensiva è rimessa al giudice e può essere ritenuta inattendibile se la dichiarazione è non verificabile o presenta elementi di implausibilità (ad es. mancanza di riferimenti a terzi ai quali sarebbe stato affidato un bene di valore).
  • Le censure di carenza di motivazione sono inammissibili se reiterano fatti già discussi e non evidenziano un concreto vizio logico-giuridico nella motivazione; occorre mostrare che la motivazione sia sostanzialmente insufficiente.

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