Cassazione Civile, Ordinanza n. 24552/2022 del 09/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, che aveva difeso una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una controversia previdenziale, aveva proposto opposizione ex art. 702-bis c.p.c. contro il decreto di liquidazione del proprio compenso professionale. Il Tribunale di Caltanissetta aveva respinto l'opposizione, ritenendo legittima la liquidazione effettuata dal giudice: prima applicando una riduzione del 30% ai compensi tabellari medi ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in ragione del carattere seriale della controversia, e poi applicando l'ulteriore riduzione del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002. Con il primo motivo di ricorso per cassazione il difensore denunciava violazione degli artt. 4 D.M. n. 55/2014 e 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse illegittimamente operato una doppia riduzione dei compensi, abbattendo dapprima i valori medi e poi applicando la riduzione del patrocinio erariale; con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 91 c.p.c., assumendo che, se l'opposizione fosse stata accolta, la condanna alle spese sarebbe stata erronea.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 82 d.P.R. n. 115/2002 prevede che la liquidazione debba avvenire osservando la tariffa professionale, con il solo limite massimo dei valori medi delle tariffe professionali, sicché la media non costituisce il parametro obbligatorio di liquidazione ma soltanto un tetto massimo; ha quindi ritenuto corretto che il Tribunale avesse dapprima applicato la riduzione del 30% consentita dall'art. 4 D.M. n. 55/2014 per la natura seriale della controversia e solo successivamente l'ulteriore riduzione del 50% imposta dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una effettiva censura al regolamento delle spese, limitandosi a richiamare in modo astratto il principio di soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato; nulla è stato statuito sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Norma processuale utilizzata per introdurre l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso.
Consente la riduzione dei parametri tabellari in relazione alla natura della controversia; nel caso concreto è stata ritenuta legittima la riduzione del 30% per serialità della lite.
"in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti"
Nella liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, i valori medi tariffari costituiscono un limite massimo e non un parametro inderogabile di liquidazione; il compenso può essere liquidato anche in misura inferiore, purché non sotto i minimi tariffari.
Prevede l'ulteriore riduzione obbligatoria del compenso nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, da applicare sull'importo già determinato.
Il richiamo al principio di soccombenza è stato ritenuto una censura meramente assertiva e quindi inidonea a integrare una specifica critica al capo sulle spese.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata la norma invocata per i motivi di legittimità basati su violazione di legge.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di patrocinio a spese dello Stato, il richiamo ai valori medi delle tariffe professionali opera come limite massimo della liquidazione, non come criterio vincolante di determinazione del compenso in misura pari alla media.
- Il giudice può applicare, sulla base del D.M. n. 55/2014, una riduzione dei parametri medi in ragione della natura seriale o della particolare semplicità della controversia, purché la liquidazione resti nei limiti legali.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, l'ulteriore riduzione prevista dalla disciplina speciale va applicata sull'importo già determinato secondo i parametri ridotti, senza che ciò integri di per sé una indebita duplicazione della decurtazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a richiamare in astratto il principio della soccombenza, senza una specifica critica alla statuizione sulle spese, è inammissibile per difetto di effettiva censura.
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