Cassazione Penale, Sentenza n. 12063/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale per il reato al capo A) (resistenza a pubblico ufficiale) dichiarandone la prescrizione e condannando la stessa al risarcimento in favore della parte civile. Il ricorso per cassazione articolava due motivi principali: (1) violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che, non essendovi stata condanna in primo grado, la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciare "sic et simpliciter" non doversi procedere per intervenuta prescrizione; (2) violazione del divieto di applicazione retroattiva, contestando l'applicazione delle modifiche introdotte dal d.l. 14/6/2019 n.53 (conv. L. 8/8/2019 n.77) che escludono l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. al reato di cui all'art. 337 c.p., con effetti peggiorativi per l'imputata rispetto alla disciplina vigente al momento del fatto (16/08/2015).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione di euro tremila alla cassa delle ammende. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la prescrizione intervenuta in sede di appello non impedisce alla parte civile di proporre gravame e al giudice d'appello, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., di valutare la responsabilità limitata agli effetti civili e di condannare l'imputato al risarcimento, anche se la prescrizione ha estinto il reato sotto il profilo penale. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di interesse e ha osservato che, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. (sent. n. 173/2022) e della successiva pronuncia costituzionale che ha inciso sull'art. 131-bis (sent. n. 172/2025), la questione di retroattività non produceva effetto pregiudizievole rilevante per la ricorrente quanto agli effetti civili: la Corte d'appello avrebbe comunque dovuto decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile. Pertanto la decisione di appello è rimasta impregiudicata e il ricorso cassazionista è stato respinto.
Norme richiamate
Riferita come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale in primo grado l'aveva applicata per prosciogliere l'imputata, mentre la Corte d'appello aveva inizialmente escluso la sua applicabilità al reato di cui all'art. 337 c.p. per effetto della modifica normativa del 2019. Successivamente la Corte Costituzionale ha inciso su tale disciplina (sent. n.172/2025) riconoscendo la possibilità di applicazione anche rispetto agli artt. 336 e 337 c.p.
Norma incriminatrice (resistenza a pubblico ufficiale) contestata; la modifica normativa del 2019 era stata interpretata come escludente l'applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 131-bis a questo reato, interpretazione poi ridimensionata dalla giurisprudenza costituzionale.
Norma processuale che, prima della declaratoria di incostituzionalità (sent. n.173/2022), impediva al giudice che proscioglie per particolare tenuità (art. 131-bis) di decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile; la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale limitazione rendendo possibile al giudice di decidere sugli effetti civili.
Consente alla parte civile di impugnare la sentenza di assoluzione ai soli effetti civili; la Corte ha ricordato che, ai sensi di questa norma, il giudice d'appello può accertare la responsabilità limitata agli effetti civili anche quando la prescrizione è sopravvenuta.
Richiamato dalla ricorrente nella censura per la modalità di dichiarazione della prescrizione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce delle regole speciali che disciplinano l'impugnazione della parte civile e la valutazione sugli effetti civili.
D.L. 14 giugno 2019 n. 53, conv. L. 8 agosto 2019 n. 77 (art. 16, comma 1, lett. b))
Modifica normativa che era stata interpretata come escludente l'applicabilità dell'art. 131-bis ai reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.; la Corte di legittimità ha ritenuto che, comunque, la declaratoria di incostituzionalità successiva e la disciplina applicabile agli effetti civili rendessero irrilevante l'errore rispetto all'interesse della ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 173/2022
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 538 c.p.p., permettendo al giudice che proscioglie per tenuità ai sensi dell'art. 131-bis di decidere sulla domanda risarcitoria della parte civile.
Sentenza Corte Costituzionale n. 172/2025
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 131-bis nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 c.p., rimuovendo l'ostacolo all'applicazione della causa di non punibilità anche a tali reati con effetto retroattivo.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato interviene nel corso del giudizio di appello, la parte civile può comunque proporre gravame e il giudice d'appello, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., può accertare la responsabilità limitata agli effetti civili e condannare al risarcimento, anche se il reato è estinto penalmente.
- La pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità (art. 131-bis) e la dichiarazione di prescrizione sono decisioni diverse: l'una rileva sulla punibilità, l'altra estingue il reato; agli effetti civili il giudice deve comunque valutare la domanda risarcitoria quando la parte civile impugna l'assoluzione.
- Il divieto di applicazione retroattiva di una norma penale più sfavorevole si applica alle norme di contenuto sostanziale (e a quelle processuali che producono effetti penali sostanziali sfavorevoli). Tuttavia, se una norma peggiorativa è stata successivamente dichiarata incostituzionale con efficacia retroattiva, la regola favorevole risultante si applica ai fatti anteriori.
- L'interesse ad impugnare in Cassazione può essere valutato anche alla luce dell'effettiva incidenza che la modifica normativa o l'errata applicazione ha sugli effetti pratici per l'imputato (penali e civili); se la decisione impugnata non arreca un concreto pregiudizio, il ricorso può risultare inammissibile per carenza di interesse.
- Il giudice dell'impugnazione deve tener conto delle pronunce costituzionali intervenute nel frattempo e applicare la normativa processuale e sostanziale vigente al momento della decisione, evitando di retroagire norme peggiorative rispetto al fatto commesso.
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