Cassazione Penale, Sentenza n. 35726/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha confermato l'aggravamento della misura cautelare (da obbligo di dimora ad obbligo di dimora con presentazione alla P.G.). Il ricorrente, con due motivi, deduce: (1) violazione di legge e totale carenza di motivazione perché i giudici di merito avrebbero acriticamente fatto propri elementi incerti e non univoci provenienti da persona ritenuta inattendibile (la moglie), valorizzando connotazioni estranee agli atti; si sostiene che i messaggi whatsapp/messenger prodotti dalla difesa dimostrerebbero la volontarietà delle false accuse (es. "Mi inventerò una storia per farti arrestare, perché sei sempre andato con altre, fidati"); non ci sarebbe prova che il ricorrente abbia danneggiato la porta o minacciato la donna. (2) Difetto di motivazione: i giudici non avrebbero valutato correttamente l'impugnazione, attribuendo alle comunicazioni della moglie significati soggettivi e decontestualizzati; la constatazione della rottura della porta non prova la responsabilità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ritiene che il Tribunale per il riesame abbia dato motivazione sufficiente e non illogica: ha ritenuto attendibile la donna e ha valorizzato la constatazione del danneggiamento della porta da parte della polizia giudiziaria; inoltre ha ritenuto rilevante l'omogeneità con precedente ipotesi di tentata estorsione con minaccia, giustificando l'aumento della gravosità della misura cautelare. Il Collegio osserva che le deduzioni difensive costituiscono contestazioni di merito suscettibili di approfondimento ma non fondate a rimuovere la motivazione presente. Viene quindi confermata l'ordinanza impugnata; il ricorrente viene condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
Norme richiamate
Norma richiamata quale base procedurale dell'appello ex art. 310; nel ricorso si contesta l'ordinanza emessa ai sensi di tale disposizione
La previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari
La Corte interpreta l'art. 276 come attribuzione di un potere discrezionale al giudice di merito per sostituire o aggravare la misura in presenza di trasgressioni che dimostrino l'inadeguatezza della misura originaria
art. 299, comma 4, cod. proc. pen.
L'applicazione dell'art. 299, comma 4, che consente aggravamenti "in peius", può dipendere anche da fatti non direttamente collegati alla condotta attuale dell'interessato; il Tribunale lo ha richiamato per giustificare l'aggravamento anche in presenza di fatti collegabili al profilo criminale complessivo
Richiamato in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte non ravvisa l'ipotesi di mancanza di colpa che potrebbe evitare la condanna alle spese per l'inammissibilità
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 4)
Norma sostanziale evocata per i capi d'imputazione relativi a detenzione e traffico di stupefacenti; la vicenda cautelare e la valutazione della pericolosità del ricorrente vanno anche alla luce delle accuse per violazioni di tale disposizione
Massime di principio
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti nel merito se la motivazione del giudice di merito risulta sufficiente e non illogica: l'impugnazione che replica fatti o stima l'attendibilità delle prove senza dimostrare un vizio logico-giuridico rimane inammissibile
- L'aggravamento di una misura cautelare può essere legittimamente deciso anche sulla base di fatti non strettamente coincidenti con il precedente illecito, quando emergano elementi che aumentano la pericolosità sociale e l'inidoneità della misura in atto (art. 276 e art. 299 c.4 c.p.p.)
- La constatazione di un danno materiale accertata da polizia giudiziaria e la coesistenza di precedenti o contestazioni omogenee possono essere ritenute elementi idonei a giustificare un aggravamento cautelare, anche in assenza di prova certa della paternità del fatto se la motivazione del giudice collega logicamente gli elementi
- Per contrastare efficacemente un aggravamento cautelare occorre produrre elementi concreti che mettano in crisi l'attendibilità delle fonti (es. prove che dimostrino l'alibi, la falsità delle accuse, l'estraneità ai fatti contestati) e indicare specifici vizi di logicità o di diritto nella motivazione del giudice di merito
- In Cassazione le doglianze devono mirare a vizi normativi o motivazionali rilevanti: contestazioni di fatto ovvie e ri-proposte senza nuovi elementi difficilmente ottengono accoglimento
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