Cassazione Civile, Ordinanza n. 20836/2021 del 21/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il lavoratore aveva presentato una prima domanda di insinuazione al passivo e, successivamente, una seconda domanda tardiva per il credito da rapporto di lavoro, in particolare per trattamento di fine rapporto e altre somme complessivamente indicate in euro 48.276,86 o, in subordine, euro 27.354,97. Il giudice delegato aveva dichiarato inammissibile la domanda tardiva e il tribunale aveva rigettato l'opposizione allo stato passivo, ritenendo non provata la non imputabilità del ritardo nella proposizione della domanda, poiché questa era stata depositata oltre un anno dal decreto di esecutività dello stato passivo e comunque oltre due anni dal licenziamento comunicato dal curatore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 101 l.f. e dell'art. 72 l.f., sostenendo che per i crediti maturati dopo il fallimento non opererebbe il termine decadenziale annuale e che il TFR sarebbe sorto solo alla cessazione del rapporto. Con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale e violazione dell'art. 96 l.f., lamentando che il tribunale non avesse considerato l'incertezza circa l'esito della prima insinuazione, il parere del curatore e il contenuto del provvedimento del giudice delegato, da cui avrebbe potuto desumersi un'ammissione o comunque una diversa sorte del credito per TFR.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero carenti di specificità, perché fondati su circostanze e questioni non adeguatamente coordinate con gli atti e non riportate in modo autosufficiente. Ha inoltre affermato che le questioni prospettate erano in parte nuove rispetto al giudizio di merito e, quindi, non scrutinabili in cassazione. Nel merito, la Corte ha richiamato il principio per cui anche i crediti sorti nel corso della procedura concorsuale devono essere fatti valere entro un limite temporale annuale decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo, salvo prova della non imputabilità del ritardo, prova che nel caso concreto il giudice di merito aveva escluso con accertamento di fatto insindacabile. È stato anche osservato che il ricorso non chiariva in modo utile l'asserita ammissione del credito TFR in una precedente fase e che, per tale credito, risultava anzi una reiezione non impugnata. La Corte ha quindi disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 l.f.
la domanda tardiva di insinuazione al passivo richiede la prova della non imputabilità del ritardo; il termine opera anche in un sistema concorsuale che esige celerità e parità di trattamento.
art. 72 l.f.
richiamato dal ricorrente in relazione ai crediti del lavoratore sorti dopo il fallimento, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
invocato per denunciare violazione di legge, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.
la censura motivazionale non è ammissibile nella formulazione precedente alla riforma; non è più consentita la critica per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 96 l.f.
richiamato dal ricorrente, ma senza che la doglianza fosse ritenuta utile o decisiva ai fini della decisione.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica dei motivi e degli atti rilevanti, non essendo sufficiente un rinvio generico per relationem.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 3 Cost.
richiamato come fondamento dei principi di parità di trattamento nella disciplina dell'insinuazione tardiva.
art. 24 Cost.
richiamato come fondamento del diritto di azione che giustifica il limite temporale annuale per l'insinuazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere autosufficiente e specifico: non basta un rinvio generico agli atti di causa, ma occorre indicare puntualmente i documenti e le circostanze fattuali rilevanti, così da consentire il controllo diretto della decisività delle censure.
- Le questioni non trattate nella sentenza impugnata non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione se comportano accertamenti di fatto; il ricorrente deve dimostrare di averle già dedotte nel giudizio di merito e indicare dove ciò sia avvenuto.
- Nell'insinuazione tardiva al passivo il creditore deve provare che il ritardo non gli è imputabile; tale valutazione è rimessa al giudice di merito e, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
- Anche i crediti sorti nel corso della procedura concorsuale sono soggetti a un limite temporale per l'insinuazione al passivo, individuato nel termine di un anno dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo, in funzione dei principi di celerità e parità di trattamento.
- Ai fini della decorrenza del termine per l'insinuazione rileva il momento in cui il credito diviene esigibile o comunque partecipabile al concorso; per il TFR, in particolare, assume rilievo la cessazione del rapporto di lavoro, ma resta fermo l'onere di attivarsi tempestivamente una volta maturate le condizioni per la partecipazione al passivo.
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