Cassazione Penale, Sentenza n. 886/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma di condanna per il delitto di ricettazione (art. 648 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) nullità della notifica del decreto di citazione in appello, per mancata ricerca al domicilio eletto e unica comunicazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.; 2) motivazione manifestamente illogica in relazione al carattere dei prodotti contraffatti; 3) omissione di valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e delle circostanze che avrebbero potuto far rientrare il fatto nell'ipotesi attenuata del quarto comma dell'art. 648 c.p.; 4) errore nel rigetto della richiesta di conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria per richiamare l'art. 545-bis c.p.p., che il ricorrente sostiene non fosse in vigore al momento delle decisioni contestate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancato rispetto del requisito formale previsto per i procedimenti a carico di imputati proceduti in assenza: mancava il "specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza" (richiesto a pena di inammissibilità dagli artt. 581, comma 1-quater e 591, comma 1, lett. c), c.p.p.). Per tale motivo non è stata esaminata nel merito la doglianza sulla notifica, sulla motivazione o sull'applicazione delle norme sostanziali. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il delitto di ricettazione; il quarto comma è stato richiamato in sede penale come circostanza attenuante nel giudizio di merito.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata riguardo alla comunicazione al difensore; il ricorrente ha denunciato che la Corte territoriale si è limitata a inviare una sola comunicazione al difensore senza avere effettuato preventivamente ricerche presso il domicilio eletto, contestando la regolarità della notifica.
Disposizione sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente ne invocava l'applicazione per occasionalità, incensuratezza e vetustà dei fatti, ma la questione non è stata esaminata per il difetto di ammissibilità del ricorso.
Norma sulla conversione della pena detentiva in sanzione pecuniaria; il ricorrente ha sostenuto che la Corte aveva errato nel ritenere non applicabile la conversione richiamando questa norma e che la disposizione non sarebbe stata in vigore al momento dei fatti, ma la Cassazione non ha esaminato il merito.
artt. 581, comma 1-quater e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norme processuali che impongono, a pena di inammissibilità dell'impugnazione quando si procede in assenza dell'imputato, il deposito in cassazione del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza. La mancata produzione di tale mandato ha determinato l'inammissibilità del ricorso.
Norma che autorizza la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende; applicata dalla Corte di Cassazione per irrogare l'obbligo di versamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Se il procedimento è stato svolto in assenza dell'imputato, l'impugnazione in Cassazione deve essere corredata del "specifico mandato ad impugnare" rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; la sua mancanza rende il ricorso inammissibile.
- Le eccezioni procedurali (es. nullità di notifica) vanno attentamente documentate e sollevate tempestivamente; tuttavia, questioni di merito o di nullità non verranno esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali sostanziali.
- Prima di proporre impugnazioni, il difensore deve verificare la completezza e la temporalità dei mandati conferiti: un mandato conferito solo per il giudizio di primo grado non sostituisce il mandato specifico richiesto per l'impugnazione dopo la sentenza.
- Quando si contesta la regolarità delle notifiche, rilevare e documentare eventuali discrepanze tra indirizzo effettivo e domiciliato è cruciale; ma anche tali censure possono rimanere inespresse se manca un requisito formale di ammissibilità.
- Le questioni di applicazione di norme sopravvenute o di conversione della pena (es. art. 545-bis) richiedono specifiche e tempestive deduzioni processuali: tuttavia, l'eventuale inutilizzabilità di una norma sopravvenuta non può essere valutata se il ricorso è inammissibile per motivi procedurali.
- In caso di dubbi procedurali rilevanti, è opportuno acquisire un mandato speciale post-sentenza e allegare ogni documento giustificativo prima della proposizione del ricorso in Cassazione per evitare inammissibilità formali.
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