Cassazione Penale, Sentenza n. 22572/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto che venga scomputato dalla pena da espiare il periodo 28/02/2022 - 08/06/2022 durante il quale è stato internato in "casa di lavoro", sostenendo che tale misura di sicurezza era stata illegittimamente eseguita (l'originaria ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli del 04/07/2007 sarebbe stata superata dal riesame del 24/11/2021 del magistrato di sorveglianza de L'Aquila) e che quindi si era trattato di detenzione "senza titolo" computabile ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen.; deduceva inoltre che il provvedimento del 09/01/2022 sarebbe stato un mero "visto" e non un valido titolo di esecuzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando l'orientamento giurisprudenziale che interpreta tassativamente l'art. 657 cod. proc. pen.: la fungibilità ai fini dello scomputo opera solo per i periodi di custodia cautelare e per i periodi in cui la misura di sicurezza detentiva è stata applicata in via provvisoria per la stessa causa; non rientra nella previsione il periodo sofferto a titolo di misura di sicurezza detentiva disposta in via definitiva. Di conseguenza, anche ammesso (ma senza decidere) che il periodo 28/02/2022-08/06/2022 fosse privo di titolo, la circostanza che si tratti di applicazione definitiva della misura esclude in ogni caso l'accoglimento della domanda. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Interpretata in senso tassativo: la fungibilità per lo scomputo opera solo per i periodi di custodia cautelare e per quelli di applicazione provvisoria della misura di sicurezza detentiva; non comprende la detenzione eseguita a titolo definitivo.
Richiamato dal ricorrente (principio di unicità dell'esecuzione della misura di sicurezza) ma, ai fini della decisione, la Corte ha ritenuto irrilevante tale profilo rispetto all'applicabilità dell'art. 657; la possibile illegittimità dell'esecuzione non modifica la portata normativa di quest'ultimo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 657 cod. proc. pen. va interpretato in modo restrittivo: lo scomputo per fungibilità è possibile solo per periodi di custodia cautelare e per misure di sicurezza detentive applicate in via provvisoria per la stessa causa; le misure detentive definitive non sono computabili.
- La mera contestazione della legittimità dell'esecuzione di una misura di sicurezza non è automaticamente sufficiente a riconoscere lo scomputo se la misura è stata applicata in via definitiva; occorre distinguere tra vizi sull'esecuzione e ambito soggettivo/oggettivo della norma di scomputo.
- In valutazioni analoghe è necessario ricostruire la sequenza dei provvedimenti dei magistrati di sorveglianza per determinare se la privazione della libertà sia stata provvisoria o definitiva, ma la qualificazione come definitiva preclude comunque l'uso dell'art. 657 per ottenere lo scomputo.
- Chi propone ricorso per ottenere lo scomputo assume il rischio delle spese processuali in caso di rigetto; le decisioni di merito sul titolo della detenzione possono richiedere separata valutazione e non mutano la portata normativa dell'art. 657.
Testo integrale
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