Cassazione Civile, Ordinanza n. 23347/2022 del 26/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I proprietari hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello che, su domanda di determinazione dell'indennità dovuta per l'occupazione legittima di alcuni terreni di loro proprietà appresi dal Comune per opere pubbliche, aveva liquidato complessivamente euro 18.128,48 oltre interessi legali. La Corte territoriale aveva ritenuto che i fondi fossero assoggettati a un vincolo in apparenza conformativo e, comunque, che fossero inedificabili; perciò aveva applicato il criterio di stima dell'art. 40 TUE, valorizzando il carattere agricolo dei suoli e alcune caratteristiche di ubicazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti sei motivi: 1) violazione dell'art. 9 TUE e dei principi sulla distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi, sostenendo che il vincolo fosse espropriativo per la localizzazione puntuale delle opere; 2) violazione degli artt. 32 e 37 TUE in relazione all'art. 40 TUE, perché una parte dei terreni ricadeva in zona B3 di completamento e andava considerata edificabile legalmente; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei criteri di stima, per non aver applicato il parametro indicato dal CTU relativo ai prezzi dei suoli destinati a servizi o attività artistiche; 4) omesso rilievo del valore agronomico dei fondi; 5) violazione degli artt. 9, 13, 22-bis e 50 TUE per avere la Corte d'appello determinato in modo incongruo la durata dell'occupazione, assumendo come dies a quo la dichiarazione di pubblica utilità invece dell'immissione in possesso; 6) violazione dell'art. 1224 c.c. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU per avere liquidato solo interessi legali su un debito che i ricorrenti qualificavano come debito di valore, con richiesta di rivalutazione e di applicazione del tasso BCE maggiorato di tre punti.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile o privo di interesse il primo motivo, perché anche ipotizzando la natura espropriativa del vincolo la decisione di merito restava sorretta dalla autonoma ratio dell'inedificabilità dei suoli. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente applicato il criterio dell'edificabilità di fatto e dell'art. 40 TUE, in linea con la giurisprudenza di legittimità, poiché in concreto le aree non erano trasformabili a fini edificatori. Ha ritenuto assorbito il terzo motivo e ha respinto il quarto perché volto a una rivalutazione del merito preclusa in cassazione. Ha giudicato infondato anche il quinto motivo, osservando che l'indennità di occupazione va computata dalla data di immissione in possesso e che la relativa durata è accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha infine respinto il sesto motivo, ribadendo che l'indennità per occupazione legittima costituisce debito di valuta, produttivo di soli interessi compensativi, mentre la pretesa rivalutazione richiederebbe prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.; la doglianza sul tasso BCE è stata inoltre trattata come questione nuova. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione del Comune; disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 9 TUE
richiamato ai fini della distinzione tra vincoli conformativi ed espropriativi
art. 32 TUE
richiamato per i criteri di determinazione dell'indennità in rapporto alla edificabilità
art. 37 TUE
richiamato per i criteri di indennizzo dei suoli edificabili
art. 40 TUE
ritenuto applicabile ai suoli non edificabili o non concretamente edificabili, ai fini della stima dell'indennità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 22-bis TUE
richiamato per stabilire che l'indennità di occupazione si calcola in relazione alla data di immissione nel possesso
art. 50 TUE
richiamato quale base normativa dell'indennità di occupazione legittima
la rivalutazione o il maggior danno non sono dovuti automaticamente sul debito di valuta, dovendo il creditore provarne il pregiudizio ulteriore
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
invocato dai ricorrenti per una diversa liquidazione degli accessori, ma la censura è stata respinta
Massime di principio
- Quando una decisione di merito si fonda su una pluralità autonoma di rationes decidendi, la censura rivolta contro una sola di esse è inammissibile o comunque improduttiva di effetti se l'altra ratio, non specificamente attaccata, è da sola sufficiente a sorreggere il decisum.
- Nella determinazione dell'indennità per occupazione o espropriazione, la qualificazione urbanistica del suolo non esaurisce il giudizio: la edificabilità legale può essere integrata o superata dalla concreta edificabilità di fatto, quando le caratteristiche oggettive del bene impediscano in concreto lo sfruttamento edilizio.
- L'inedificabilità di fatto del fondo può giustificare l'applicazione del criterio estimativo previsto per i terreni non edificabili, anche se una parte dell'area ricada in una zona urbanisticamente classificata come edificabile.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito, né contestare apprezzamenti di fatto e di stima che appartengono al giudice territoriale, salvo i limiti del vizio motivazionale nei casi ancora rilevanti.
- L'indennità per occupazione legittima ha natura di debito di valuta: su di essa spettano interessi compensativi, mentre la rivalutazione monetaria o il maggior danno presuppongono specifica prova ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nei gradi di merito, né è sufficiente prospettarle in modo generico senza dimostrare che siano state devolute al giudice precedente.
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