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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38948/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente propone un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che ricorressero i presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e che la Corte d'appello avrebbe errato nel negarla. La decisione di merito, secondo il testo, aveva escluso la tenuità valorizzando che l'imputato aveva appiccato il fuoco a un materasso in un ambiente chiuso e densamente popolato come un istituto carcerario, con rischio per sé e per terzi. Il ricorso si risolveva però, per la Cassazione, nella mera riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in appello, senza specifiche censure alla motivazione impugnata e senza un effettivo confronto con essa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico e non specifico, perché coincideva con la pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello e disattese con motivazione logica e non contraddittoria. Ha inoltre rilevato che il ricorrente pretendeva una diversa valutazione del fatto e della prova, operazione non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione sostanziale della offensività; nel caso concreto è stata esclusa in ragione della modalità della condotta e del contesto carcerario in cui il fuoco è stato appiccato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna alle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre, senza reali censure, le stesse doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata; non basta una contestazione meramente assertiva o la semplice trascrizione delle argomentazioni già esposte in precedente grado.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione degli elementi di prova o del fatto, poiché il sindacato della Corte è limitato al controllo della motivazione nei limiti della censura dedotta.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti un apprezzabile grado di pericolosità, valutato anche in relazione al contesto in cui l'azione è stata realizzata.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta, ove ravvisabile colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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