Cassazione Penale, Ordinanza n. 07308/2025 del 21/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure dedotte non fossero proponibili contro una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nell'ambito di un patteggiamento per un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha però rilevato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il ricorso non rientrava in nessuna di tali ipotesi, è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
la sentenza impugnata era una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
il ricorrente invocava la mancata declaratoria di cause di proscioglimento, ma tale doglianza non rientra tra i motivi ammessi contro il patteggiamento nel caso concreto.
il ricorso avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere trattato con il rito camerale previsto per tale tipologia di impugnazione.
norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza di patteggiamento, in materia di stupefacenti.
ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., restringendo i motivi di ricorso per cassazione contro il patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta le censure proponibili in cassazione sono tassative e non possono essere ampliate in via interpretativa.
- La doglianza relativa alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. non è di per sé deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non si collega a uno dei motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- Quando il ricorso per cassazione contro il patteggiamento non deduce alcuno dei motivi ammessi dalla legge, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste.
- La verifica della Corte di cassazione sulla sentenza di patteggiamento è circoscritta ai profili espressamente indicati dal legislatore: consenso dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
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