Cassazione Penale, Ordinanza n. 21555/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti i presupposti per tale sanzione conseguente all'inammissibilità. Il testo non consente di individuare con certezza il reato contestato nel giudizio di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna dell'1 ottobre 2025. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi, entrambi ritenuti generici, relativi alla valutazione delle circostanze e alla determinazione del trattamento punitivo. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale era definita sufficiente, non illogica e adeguatamente argomentata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Il ricorso per cassazione non può limitarsi a doglianze generiche, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove ricorrano i presupposti per ritenerne la colpa nella proposizione del ricorso.
art. 185 c.p.p.
Norma richiamata nel testo quale base per la conseguenza economica accessoria collegata all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono formulati in modo generico e non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La censura sulla valutazione delle circostanze e sul trattamento sanzionatorio deve indicare specificamente gli errori argomentativi o di diritto della decisione di merito; una critica meramente assertiva non è sufficiente.
- Quando la Corte di merito ha motivato in modo sufficiente e non illogico, la Cassazione non può sostituirsi al giudice del merito con una nuova valutazione del trattamento punitivo.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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