Cassazione Civile, Ordinanza n. 04402/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Campania che aveva respinto il suo appello avverso il rigetto dell’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune per TARSU 2013, relativo a un "deposito" e a un’area esterna pertinenti a un opificio. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso in data 23 gennaio 2023. La Corte prendeva atto della rinuncia e verificava che il Comune era rimasto intimato.
La decisione
Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, poiché il Comune è rimasto intimato. La Corte ha inoltre chiarito che, in caso di rinuncia, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale della misura e la sua applicabilità solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso, perché misura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Cass. 05/07/2022, n. 21182
È richiamata per affermare che la rinuncia al ricorso esclude il raddoppio del contributo unificato.
Cass. n. 23175/2015
Richiamata a sostegno del carattere eccezionale del raddoppio del contributo unificato.
Cass. n. 29394/2017
Richiamata a sostegno del carattere eccezionale del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l’estinzione del giudizio, senza necessità di una pronuncia sul merito.
- Quando il resistente è rimasto intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce una misura eccezionale di natura sostanzialmente sanzionatoria e non può essere applicato per analogia o estensione interpretativa a ipotesi diverse da quelle espressamente previste dalla legge, tra cui non rientra la rinuncia all’impugnazione.
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