Cassazione Civile, Ordinanza n. 31742/2025 del 04/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento notificato per i periodi d’imposta 2009-2011, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini IRAP e IRPEF, redditi di capitale non dichiarati ritenuti derivanti dalla partecipazione del contribuente a una società a ristretta base partecipativa. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata: la commissione regionale aveva ritenuto legittimo un accertamento analitico-induttivo fondato sugli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/1973, valorizzando l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali della società, l’inattendibilità della contabilità e la conseguente emersione di utili extracontabili, poi imputati al socio sulla base della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’atto recava menzione di un accertamento parziale ex art. 41-bis e che tale strumento richiederebbe elementi certi, non essendo invece utilizzabile su base induttiva o presuntiva. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 2727, 2697 e 2729 c.c., contestando l’operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base, sia perché essa integrerebbe una presunzione di secondo grado, sia perché la ristrettezza della compagine sociale non potrebbe assumere il ruolo di fatto noto senza un accertamento probatorio specifico.
La decisione
La Corte ha dichiarato il primo motivo inammissibile per novità della questione, poiché la doglianza sull’asserita necessità di elementi certi per l’accertamento parziale non risultava proposta nei precedenti gradi di merito; in ogni caso lo ha ritenuto infondato, ribadendo che l’accertamento parziale non è un metodo autonomo rispetto agli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973 e può essere fondato anche su elementi induttivi e presuntivi. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, confermando l’orientamento consolidato secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, perché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e non il maggior reddito accertato nei confronti della società; tale presunzione può essere vinta solo con prova contraria del contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/1973
L’accertamento parziale non costituisce un metodo autonomo, ma segue le regole degli accertamenti previsti dal d.P.R. n. 600/1973 e può essere fondato anche su elementi induttivi e presuntivi.
art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973
L’indicazione dell’articolo nell’avviso non esclude l’utilizzabilità di ricostruzioni induttive; ciò che rileva è la funzione di sollecita emersione della materia imponibile.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base si fonda sulla ristrettezza della compagine sociale come fatto noto e resta superabile con prova contraria a carico del contribuente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato ai fini del contributo unificato dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L’accertamento parziale in materia tributaria non è un procedimento autonomo e non richiede, per sua natura, la prova certa del maggior reddito; può fondarsi anche su elementi presuntivi e induttivi coerenti con gli accertamenti ordinari.
- Nelle società a ristretta base partecipativa la ristrettezza della compagine sociale costituisce il fatto noto dal quale può inferirsi la distribuzione ai soci degli utili extracontabili, senza che ciò integri una presunzione di secondo grado.
- La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base è superabile dal contribuente solo mediante prova contraria idonea a escludere l’effettivo conseguimento o la percezione degli utili.
- In sede di ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni nuove non prospettate nei gradi di merito, pena l’inammissibilità del motivo.
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