Cassazione Civile, Ordinanza n. 17581/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato maggiore IRAP per l'anno 2011, contestando alla società l'indebita deduzione dalla base imponibile di costi contabilizzati a fronte dell'agevolazione tariffaria sulla fornitura di energia elettrica riconosciuta, in base ai contratti collettivi di lavoro succedutisi nel tempo, ai dipendenti e agli ex dipendenti pensionati. La CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ma nella motivazione aveva affermato la fondatezza del recupero a tassazione, mentre nel dispositivo risultava un rigetto dell'appello con condanna dell'Amministrazione alle spese. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato, ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la contraddittorietà insanabile tra motivazione e dispositivo rendesse invalida la decisione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina nullità quando, dalla motivazione complessiva, il contenuto essenziale della decisione risulti comunque certo e la difformità sia riconducibile a mero errore materiale, emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 c.p.c. Nel caso concreto la motivazione chiariva in modo univoco che la deduzione dei costi era illegittima e che i benefici tariffari avevano natura retributiva, per cui il vizio denunciato non era configurabile come nullità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di lite. È stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta solo se il vizio denunciato incide realmente sulla validità del provvedimento; non basta un mero contrasto apparente tra motivazione e dispositivo quando la decisione sia comunque intellegibile.
La sentenza è nulla per difetto di motivazione solo se la contraddizione interna impedisce di individuare il contenuto della statuizione; se il decisum è ricostruibile con certezza, il vizio è escluso.
L'errore materiale risultante dal contrasto tra motivazione e dispositivo va emendato con il procedimento di correzione e non tramite ricorso per cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore nel rito di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l'ulteriore contributo unificato quando soccombe una amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Massime di principio
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo non comporta automaticamente nullità della sentenza: occorre verificare se esso renda incerto o incomprensibile il contenuto della decisione.
- Se dalla motivazione complessiva emerge con certezza il decisum, la difformità con il dispositivo va qualificata come errore materiale, emendabile con il procedimento di correzione e non con l'impugnazione per cassazione.
- Il vizio di nullità per contrasto interno della sentenza è configurabile solo quando la contraddizione incida sulla idoneità complessiva del provvedimento a rendere conoscibile la statuizione giudiziale.
- La qualificazione di un beneficio come retributivo può rendere illegittima la deduzione dei relativi costi dalla base imponibile IRAP quando il giudice di merito ne affermi chiaramente la natura salariale o compensativa.
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