Cassazione Civile, Ordinanza n. 08854/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Un appaltatore conveniva in giudizio il committente chiedendo il pagamento del saldo residuo per lavori di urbanizzazione eseguiti nell'ambito di una lottizzazione. Il committente contestava il credito e, in corso di causa, chiedeva di chiamare in causa il direttore dei lavori e alcuni proprietari dei lotti; la domanda verso i terzi veniva poi abbandonata. Il Tribunale rigettava la domanda dell'appaltatore. In appello, l'appaltatore sosteneva che dal contratto risultava la previsione di lavori indicati solo in linea di massima e che i lavori ulteriori eseguiti erano stati commissionati dal direttore dei lavori, con diritto a un compenso aggiuntivo secondo il computo metrico. La Corte d'appello dichiarava l'inammissibilità del gravame, valorizzando il difetto di prova della conformità delle opere al progetto, la mancata produzione del progetto, l'inidoneità del computo metrico e l'assenza di riscontri probatori sull'importo richiesto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., sostenendo che, pur a fronte dell'eccezione di inadempimento del committente, aveva provato di aver eseguito lavori ulteriori e che il progetto non era necessario; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la clausola contrattuale che prevedeva la possibilità di lavori aggiuntivi e il relativo compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorrente per asserita violazione dell'autosufficienza, ma ha rigettato tutti e tre i motivi. In particolare, ha affermato che, quando il committente eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore convenuto per il pagamento del corrispettivo, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento e quindi la conformità dell'opera al contratto e al progetto. Ha ritenuto che la previsione di lavori ulteriori non esonerasse dall'onere di provare la conformità complessiva delle opere al progetto iniziale, che non era stato prodotto. Ha poi escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una ratio decidendi chiara e controllabile. Infine, ha escluso l'omesso esame di fatti decisivi, osservando che la Corte territoriale aveva considerato la possibilità di lavori aggiuntivi ma aveva negato il compenso per difetto di prova, e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
In presenza dell'eccezione di inadempimento del committente, l'appaltatore che agisce per il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria prestazione, cioè la conformità dell'opera al contratto e alle regole dell'arte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La falsa applicazione della norma sostanziale è stata esclusa perché correttamente la Corte di merito ha ripartito l'onere probatorio a carico dell'appaltatore.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata non era meramente apparente, poiché consentiva di individuare la ratio decidendi e di controllare il ragionamento del giudice.
La sentenza d'appello conteneva una motivazione sufficiente a superare il minimo costituzionale richiesto.
art. 111 Cost.
È necessario che la decisione sia sorretta da una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Non è ammissibile in cassazione una censura che, sotto l'apparenza dell'omesso esame di un fatto decisivo, miri a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
È stata richiamata per escludere, nel caso concreto, ostacoli all'esame del motivo in presenza di doppia conforme, poiché il giudizio d'appello era anteriore all'11 settembre 2012.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è stato onerato del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, se il committente convenuto per il pagamento del prezzo eccepisce l'inadempimento dell'appaltatore, grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere esattamente eseguito l'opera e che questa sia conforme al contratto e al progetto.
- La previsione contrattuale di lavorazioni ulteriori o integrative non elimina l'onere dell'appaltatore di dimostrare la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali complessive, quando il credito azionato riguarda il saldo dell'appalto.
- Ai fini del pagamento del corrispettivo dell'appalto, il computo metrico o altri elaborati contabili non sono di per sé sufficienti se non consentono di ricavare la conformità dell'opera al progetto o l'esatto ammontare del credito preteso.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di individuare la ratio decidendi o di controllare il ragionamento del giudice; non ricorre tale vizio se la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni del decisum.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, ma solo per denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo effettivamente non considerato dal giudice di merito.
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