Cassazione Civile, Ordinanza n. 06963/2024 del 14/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza del Tribunale di Genova impugnata in cassazione dalla società gestrice del servizio idrico nei confronti di più controparti. Una delle controparti ha resistito con controricorso, mentre un'altra società ha proposto ricorso incidentale adesivo, sostanzialmente sovrapponibile al ricorso principale. Prima della decisione, la ricorrente principale ha depositato un atto di rinuncia al ricorso, idoneo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. a determinare l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale. Il ricorso incidentale non è stato rinunciato e, poiché riproduceva motivi identici a quelli del ricorso principale, è stato esaminato e rigettato per infondatezza, richiamando una precedente ordinanza della Corte che aveva già disatteso i medesimi motivi. La Corte ha inoltre regolato le spese: quelle del giudizio di cassazione sono state poste a carico, in solido, della ricorrente principale rinunciante e della ricorrente incidentale nei confronti del controricorrente vittorioso; tra ricorrente principale e incidentale è stata disposta compensazione, in ragione della natura adesiva del ricorso incidentale. È stato infine escluso, per la rinunciante, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, mentre tale obbligo è stato dichiarato sussistente per la ricorrente incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso principale per rinuncia rituale ex art. 390 c.p.c. Ha poi esaminato il ricorso incidentale, lo ha rigettato perché riproducente motivi già ritenuti infondati in un precedente arresto di legittimità richiamato dalla Corte, e ha regolato le spese ponendole in solido a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale verso il controricorrente vittorioso. Ha inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato per la rinunciante e lo ha invece ritenuto dovuto, se previsto, per la ricorrente incidentale.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale, determina l'estinzione del giudizio relativo al ricorso principale.
art. 391, secondo comma, c.p.c.
Le spese del giudizio possono essere poste a carico della parte che ha dato causa al processo o alle spese stesse.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato si applica ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro di riferimento per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione estingue il giudizio limitatamente al ricorso rinunciato, senza necessità di pronuncia sul merito delle censure.
- Il ricorso incidentale adesivo o sostanzialmente sovrapponibile al ricorso principale va comunque esaminato se non rinunciato, e può essere rigettato per infondatezza anche mediante richiamo a precedenti di legittimità che abbiano già disatteso identici motivi.
- Le spese del giudizio di cassazione vanno poste a carico della parte che ha dato causa alle spese, potendo essere compensate tra coimpugnanti quando il ricorso incidentale sia in sostanza adesivo a quello principale.
- L'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è di stretta interpretazione; non si estende alla rinuncia al ricorso per cassazione, mentre opera nei casi tipici di soccombenza processuale previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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