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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21949/2025 del 11/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma di una precedente assoluzione del Tribunale, lo aveva condannato per avere, quale percettore del reddito di cittadinanza, omesso di comunicare variazioni rilevanti dello stato personale incidenti sulla revoca o riduzione del beneficio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 2 c.p., all'art. 1, comma 138, l. 197/2022 e all'art. 13 d.l. 48/2023, sostenendo che, al momento della pronuncia di primo grado, la fattispecie incriminatrice fosse già venuta meno per effetto dell'abrogazione. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione, contestando la prova della responsabilità e dell'elemento psicologico, assumendo di trovarsi detenuto al momento della presentazione dell'istanza e quindi di non avere piena consapevolezza del presupposto ostativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che l'abrogazione della fattispecie di cui all'art. 7 d.l. 4/2019, disposta con effetto dall'1 gennaio 2024, salva l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi entro il termine finale di efficacia della disciplina e deroga legittimamente alla lex mitior. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità e perché la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua e non illogica, fondata su risultanze oggettive che attestavano la mancata comunicazione della sottoposizione a misure cautelari e la consapevolezza del relativo presupposto ostativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.m. 4 del 2019

    Disposizione incriminatrice contestata, riferita all'omessa comunicazione di informazioni rilevanti per la revoca o riduzione del beneficio del reddito di cittadinanza.

  • art. 2 c.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della lex mitior; la Corte afferma che la disciplina abrogatrice deroga legittimamente al principio di retroattività della legge più favorevole.

  • art. 1, comma 318, l. 197/2022

    Norma che ha disposto l'abrogazione della fattispecie, salvando però l'applicazione delle sanzioni per i fatti commessi sino al termine di efficacia della disciplina.

  • art. 13 d.l. 48/2023

    Richiamato dal ricorrente come fonte dell'intervenuta abrogazione della precedente disciplina e della nuova incriminazione collegata ai benefici sostitutivi.

  • art. 8 d.l. 48/2023

    Richiamato dalla Corte come nuova incriminazione relativa agli analoghi benefici introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una fattispecie incriminatrice può legittimamente prevedere una disciplina transitoria che salvi la punibilità dei fatti commessi fino al termine finale di efficacia della norma, anche in deroga al principio di retroattività della lex mitior, quando la scelta sia sorretta da una plausibile giustificazione normativa e sistematica.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle emergenze istruttorie già scrutinata dal giudice di merito; il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti della manifesta illogicità o della mancanza della motivazione, non per proporre una diversa lettura del fatto.
  • La consapevolezza del presupposto ostativo a un beneficio pubblico può essere desunta anche dalla regolare notificazione di provvedimenti cautelari o di atti che rendano il destinatario edotto della situazione rilevante da comunicare.
  • L'omissione di informazioni dovute per l'accesso o il mantenimento di un beneficio assistenziale integra il reato quando il soggetto sia tenuto a rappresentare fatti incidenti sulla revoca o sulla riduzione della prestazione e ne abbia conoscenza.
  • Il ricorso manifestamente infondato o diretto a una rivalutazione del merito è dichiarato inammissibile, con le conseguenze economiche previste in capo al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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