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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25900/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre contro l'ordinanza della corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal difensore avverso la decisione di primo grado. La declaratoria di inammissibilità era stata fondata sul mancato deposito, insieme all'atto di impugnazione, dello specifico mandato a impugnare contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio, essendo l'imputato stato giudicato in assenza nel primo grado e avendo la impugnazione essere stata proposta prima del 24 agosto 2024. Con il ricorso si contesta l'interpretazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., sostenendo in sostanza che la disciplina sia stata abrogata dalla legge n. 114 del 2024 e non debba più operare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo di ricorso, affermando che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., pur abrogata dalla legge n. 114 del 2024 con effetto dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024. Di conseguenza ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-ter, c.p.p.

    La disciplina, pur abrogata dalla legge n. 114 del 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024; il mancato deposito del mandato specifico con dichiarazione o elezione di domicilio determina l'inammissibilità dell'impugnazione nei casi previsti.

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    Ha abrogato l'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., con efficacia dal 25 agosto 2024, ma senza incidere retroattivamente sulle impugnazioni già proposte entro il 24 agosto 2024.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'abrogazione di una norma processuale che prevede requisiti di ammissibilità dell'impugnazione non produce automaticamente effetti retroattivi sulle impugnazioni già proposte, quando il regime transitorio ne imponga la perdurante applicazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che pretenda l'applicazione retroattiva di una disciplina abrogata è manifestamente infondata se contrasta con il regime transitorio individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Quando l'impugnazione è proposta in difetto del prescritto mandato specifico contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, e la disciplina applicabile mantiene tale onere, la conseguenza è l'inammissibilità del gravame.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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