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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22912/2023 del 27/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per contributi consortili di bonifica relativi agli anni 2005 e 2006. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso del contribuente e la commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del consorzio, ritenendo che, in mancanza di un piano di classifica approvato, il consorzio non avesse provato il beneficio specifico e diretto arrecato al fondo del contribuente dalle opere di bonifica; aveva inoltre escluso che potesse supplire, con efficacia equiparabile, la documentazione antecedente alla legge regionale del 2003. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe deciso su questioni non dedotte e che il contribuente non aveva contestato l’entità della pretesa; ha anche affermato di aver provato il perimetro di contribuenza e l’approvazione di un piano di riparto delle spese consortili, assimilabili al piano di classifica. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, limitandosi però a riprodurre il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 188/2018, che ha dichiarato l’illegittimità della norma regionale nella parte in cui prevedeva il contributo dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la commissione regionale aveva deciso entro i limiti dei motivi di appello e aveva correttamente affrontato il tema del difetto di piano di classifica e di prova del beneficio specifico e diretto; ha giudicato estranea alla denuncia di ultrapetizione la questione della validità degli atti anteriori alla legge regionale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non individuava un errore di diritto della sentenza impugnata, ma si limitava a riprodurre la pronuncia della Corte costituzionale. La Corte ha inoltre ribadito che, in materia di contributi consortili di bonifica, l’adozione del piano di classifica genera una presunzione iuris tantum di vantaggiosità delle opere per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, con conseguente onere del consorziato di provare il contrario; in assenza di piano di classifica, resta decisivo l’accertamento del beneficio specifico e diretto. Ha disposto, infine, l’obbligo per il ricorrente di versare l’ulteriore importo del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come base dei motivi di ricorso per dedurre rispettivamente violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    la sua violazione è esclusa perché il giudice d’appello si è pronunciato nei limiti delle domande e dei motivi devoluti

  • legge reg. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 23

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale della previsione del contributo dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario

  • legge reg. Calabria 23 luglio 2003, n. 11, art. 24

    prevede l’adozione del piano di classifica per la disciplina della contribuenza

  • r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    richiamato dal ricorrente come disciplina previgente cui ricondurre gli atti consortili antecedenti alla legge regionale

  • Corte cost. 19 ottobre 2018, n. 188

    ha escluso la debenza del contributo consortile in assenza di beneficio fondiario, nella parte in cui la norma regionale lo prevedeva indipendentemente dal beneficio

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    fondamento del raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell’ulteriore importo

Massime di principio

  • In materia di contributi consortili di bonifica, l’adozione del piano di classifica e ripartizione è il presupposto che consente di presumere, in via iuris tantum, la sussistenza dei benefici diretti e immediati per gli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza.
  • Quando il piano di classifica manca, il consorzio deve provare il beneficio specifico e diretto arrecato al singolo fondo; non è sufficiente la mera appartenenza del bene al perimetro consortile.
  • La censura di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. è infondata se il giudice di merito si è limitato a decidere sulle questioni effettivamente devolute con l’appello o con il ricorso originario.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge deve individuare l’errore di diritto della sentenza impugnata: la mera riproduzione di una pronuncia della Corte costituzionale non è di per sé sufficiente a fondare un valido motivo di cassazione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale che esclude la debenza del contributo "indipendentemente dal beneficio" conferma che il beneficio fondiario resta elemento centrale del presupposto impositivo, salva la diversa disciplina probatoria derivante dall’esistenza del piano di classifica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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