Cassazione Penale, Sentenza n. 6579/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo (diretto o per equivalente) di 167.878,75 euro disposto per presunta evasione IVA e frode fiscale ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. n. 74/2000: si contestava l'insussistenza dell'elemento soggettivo di responsabilità del legale rappresentante, la legittimità e fondatezza degli indizi (le "missing traders" sarebbero state operative e non fittizie), la valutazione del periculum in mora alla luce della solidità patrimoniale della FG Group e dell'azione già avviata dall'Agenzia delle Entrate, nonché la mancanza/apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato in modo coerente e razionale la sussistenza del fumus commissi delicti (emergendo dagli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate che le controparti erano "società cartiere" prive di struttura operativa e utilizzate per emettere fatture inesistenti) e del periculum in mora (volatilità del denaro, ammontare del profitto e rischio di dispersione). La Corte ha inoltre richiamato i limiti del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro (ammissibile solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali) e ha respinto le censure difensive, precisando che la mera produzione di visure camerali e la presunta congruità del prezzo non sono sufficienti a escludere la consapevolezza dell'operatività fittizia delle controparti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina la frode fiscale mediante indicazione di elementi passivi fittizi e il conseguente profitto rappresentato dall'IVA evasa; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi (fumus) relativi all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente/oggettivamente inesistenti.
Disciplina il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di sequestro preventivo/probatorio; la Corte ricorda che tale ricorso è ammesso solo per violazione di legge o vizi motivazionali radicali.
art. 606 cod. proc. pen. (lett. E)
Richiamata la distinzione fra vizio di motivazione denunciabile in cassazione e l'illogicità manifesta della motivazione, che deve essere dedotta secondo la specifica lettera dell'art. 606; il ricorso contro ordinanze di sequestro non può trasformare censure di illogicità in violazioni di legge generiche.
Norma riguardante il periculum in mora; la Corte ha ritenuto che la documentata volatilità del denaro e l'uso sistematico di 'cartiere' giustificassero la misura cautelare.
art. 8, comma 2, DPR n. 633/1972
Norma richiamata dalla difesa in tema di dichiarazione d'intento per l'esenzione IVA; la Corte non ha ritenuto decisiva la circostanza amministrativa per escludere la responsabilità penale o il fumus indicato dagli accertamenti.
Norma che regola le spese processuali in caso di rigetto del ricorso in cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è riservato a vizi di legge o a vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione incomprensibile; contestazioni di merito o 'erroneità' della valutazione indiziaria vanno solitamente trattate nel merito del procedimento e non nella sede di legittimità.
- Nei reati tributari basati su fatture per operazioni inesistenti, la presenza di più "società cartiere" collegabili all'ente che detrae l'IVA e la mancanza di una struttura operativa delle controparti sono elementi indiziari solidi per configurare il fumus commissi delicti.
- La produzione di visure camerali o la dimostrazione della congruità del prezzo non escludono automaticamente la consapevolezza della fittizietà delle operazioni: per confutare gli indizi occorrono prove dirette dell'effettiva operatività (sedi operative, dipendenti, consegne documentate, corrispondenze commerciali coerenti, ecc.).
- Per giustificare la sussistenza del periculum in mora nel sequestro per reati tributari, i giudici considerano la volatilità delle somme, l'ammontare del profitto e l'attitudine del soggetto a eludere l'Erario; l'esistenza di un'attività di recupero amministrativo non è in sé sufficiente a escludere la necessità della misura cautelare.
- In caso di confisca per equivalente nei reati tributari, l'ente beneficiario dell'altrui illecito non può essere considerato terzo estraneo, e la misura cautelare può colpire il patrimonio dell'amministratore quando emergano indizi che nulla sia acquisito o che i beni dell'ente siano indisponibili.
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