Cassazione Penale, Sentenza n. 49726/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., contestando la valorizzazione esclusiva di informazioni di polizia riferite ad altri soggetti e sostenendo di aver già esppiato la pena per i reati ostativi e di aver mantenuto corretto comportamento detentivo. Il provvedimento impugnato aveva motivato il diniego con la pericolosità sociale, il fine pena non ravvicinato, condanne per reati gravissimi anche associativi, la mancanza di collaborazione/dissociazione dall'organizzazione mafiosa operante in Catania e il ruolo di spicco del detenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni già esaminate nel merito, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato con la specifica e motivata valutazione dei giudici di merito circa la pericolosità sociale. Ha richiamato il principio secondo cui per la concessione del permesso premio, oltre alla condotta regolare, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale, valutata con maggior rigore per reati di particolare gravità e con fine pena lontano. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Richiede, per la concessione del permesso premio, oltre alla regolare condotta detentiva, l'assenza di pericolosità sociale; la valutazione è più rigorosa per soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontano, tenendo conto dell'eventuale mancanza di elementi di revisione critica del passato criminoso.
art. 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.)
Richiamato dal ricorrente come norma violata insieme al 30-ter; nel provvedimento si rileva che l'impugnazione non ha dimostrato la violazione delle garanzie e delle valutazioni richieste da tali norme.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Richiamata in relazione al criterio per la determinazione della responsabilità del ricorrente nella causa di inammissibilità e alla possibilità di imporre il versamento alla Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 - Patacchiola)
Principio consolidato secondo cui l'assenza di pericolosità sociale è requisito essenziale per la concessione del permesso premio e deve essere valutata con rigore nei casi di reati particolarmente gravi e fine pena lontano; rileva negativamente la mancanza di elementi indicativi di una revisione critica del passato comportamento deviante.
Massime di principio
- Per la concessione del permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. non basta la regolare condotta: è richiesta anche l'assenza di pericolosità sociale, valutata con maggiore rigore per reati gravi e fine pena non prossimo.
- In presenza di condanne per associazione mafiosa e di ruolo di rilievo nell'organizzazione, l'assenza di segni di dissociazione o collaborazione è un indice ostativo forte alla concessione del beneficio.
- Le informazioni di polizia che attestano l'operatività del clan e l'assenza di mutamento del ruolo del detenuto possono essere legittimamente valorizzate dal giudice come elementi ostativi, anche se riferite a terzi, quando indicano concreta persistenza del rischio.
- In sede di impugnazione è necessario contestare specificamente e in modo motivato le argomentazioni del giudice di merito; un ricorso generico o reiterativo è normalmente inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese e, in mancanza di giustificazioni, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49654/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49656/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49657/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49658/2022 del 30/12/2022
- Sentenza penale · 30 dic 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 49660/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →