Cassazione Civile, Ordinanza n. 25633/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di Ennio Anzidei e condannato Piero Attili e la moglie Daniela Baldoni al pagamento di € 62.695,00, oltre accessori e spese. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 6392/2024 depositata l’11 ottobre 2024, aveva rigettato l’impugnazione. Piero Attili ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi; Anzidei ha resistito con controricorso, mentre Baldoni è rimasta intimata. Prima della camera di consiglio del 16 settembre 2026, i difensori di Attili e Anzidei hanno congiuntamente chiesto la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese, riferendo che un accordo transattivo aveva definito anche la controversia pendente in cassazione. Il testo non espone il contenuto dei cinque motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per il sopravvenuto venir meno dell’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia giudiziale, conseguente all’accordo transattivo che ha definito la controversia. Ha ritenuto legittimamente rappresentata la sopravvenienza dai procuratori delle parti nell’ambito dell’incarico professionale e della rappresentanza processuale. Non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso. Ha compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ha escluso il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, poiché tale conseguenza riguarda l’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile, o respinta nel merito, e non una definizione dovuta a circostanze sopravvenute incidenti sulle condizioni dell’azione.
Norme richiamate
nel caso di specie, detta situazione è stata legittimamente evidenziata, nello svolgimento dell’incarico professionale conferito loro e della rappresentanza processuale delle parti che esso comprende, ex art.82-84 c.p.c., dai procuratori del ricorrente e del controricorrente ed è stata giustificata con il raggiungimento di una definizione pattizia della controversia.
La rappresentanza processuale dei difensori consente loro di rappresentare la sopravvenuta definizione pattizia della controversia e il conseguente venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia.
Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13 DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato è previsto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione, principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile (per cause diverse da situazioni sopravvenute idonee ad incidere sulle condizioni dell’azione) o improcedibile, o sia stata respinta nel merito.
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio d’impugnazione si chiude per una sopravvenienza che incide sulle condizioni dell’azione, anziché per inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando sopravvengono circostanze, come un accordo transattivo che definisca la lite, che fanno venir meno l’interesse delle parti a ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della controversia.
- I procuratori possono rappresentare in giudizio la sopravvenuta definizione pattizia della controversia nell’ambito dell’incarico professionale e della rappresentanza processuale loro conferiti.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto se l’impugnazione si conclude per una sopravvenienza idonea a incidere sulle condizioni dell’azione, anziché essere dichiarata inammissibile o improcedibile o respinta nel merito.
Come è indicizzato
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