Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04286/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la doglianza sulla misura della pena investisse una valutazione discrezionale del giudice di merito e che la motivazione della sentenza impugnata fosse congrua e immune dai vizi denunciati.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, l'eccessività della pena applicata e lamentando che la motivazione sul punto fosse mancante, illogica e contraddittoria. Dal testo emerge che la censura riguardava esclusivamente il trattamento sanzionatorio: la determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni correlate alle circostanze aggravanti e attenuanti, nonché il giudizio di equivalenza tra circostanze opposte. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva motivato in modo adeguato richiamando gli elementi ritenuti decisivi, in particolare la non indifferente capacità a delinquere desunta dai reiterati precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro che guida la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la graduazione della pena in relazione alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    implicito fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La censura di eccessività della pena, quando investe la valutazione di merito sulla misura della sanzione, non è di regola sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione rilevante e deducibile in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena base e la modulazione di aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, esercitabile nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi, come la capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e il giudizio di equivalenza tra circostanze contrapposte.
  • In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.