Cassazione Civile, Ordinanza n. 18025/2024 del 01/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva appreso, solo richiedendo un estratto di ruolo, dell’esistenza di cartelle esattoriali riferite all’anno d’imposta 2010 che assumeva mai ritualmente ricevute. Aveva quindi impugnato la pretesa davanti alla CTP, che le aveva dato ragione, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo provata la regolare notificazione della cartella mediante il procedimento ex art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario, con deposito presso la casa comunale, affissione dell’avviso e spedizione della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 140 c.p.c., sostenendo la nullità/inesistenza della notifica e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla necessità della produzione dell’avviso di ricevimento della CAD; inoltre, secondo la Corte, il ricorso non indicava chiaramente il vizio ex art. 360 c.p.c. invocato e, in sostanza, mirava a una diversa ricostruzione dei fatti già accertati dal giudice di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha confermato che la CTR aveva accertato, con motivazione ampia e lineare, la prova della notificazione della cartella attraverso la relazione del messo notificatore e la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, da cui risultava la temporanea assenza del destinatario e il successivo deposito. Ha chiarito che, in tema di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c., è necessario verificare l’immissione dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD, ma non è richiesta la prova della sua effettiva ricezione materiale. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità della censura nella parte in cui non individuava chiaramente il vizio dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c. e, comunque, la motivazione della CTR non presentava alcun vizio di motivazione rilevante in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Disciplina la notificazione nel caso di irreperibilità relativa o temporanea assenza del destinatario; la notifica si perfeziona secondo il meccanismo del deposito, affissione e raccomandata informativa, dovendosi verificare la messa dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
È richiamato solo per distinguerlo dall’art. 140 c.p.c.; riguarda l’irreperibilità assoluta e non era pertinente nel caso concreto.
art. 8 della L. n. 890 del 1982
La prova del perfezionamento della notifica può essere data mediante la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), non essendo sufficiente la sola prova della spedizione.
art. 24 Cost.
È richiamato come fondamento costituzionale dell’esigenza di assicurare al destinatario una ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto.
art. 111, comma 2, Cost.
È richiamato insieme all’art. 24 Cost. per fondare l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina notificatoria e il principio di parità delle parti.
art. 111, comma 6, Cost.
È richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione alla sola soglia del "minimo costituzionale".
La Corte osserva che il ricorso non indica chiaramente il vizio dedotto; inoltre, dopo la riforma del n. 5, non sono ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
È richiamato quale fonte della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, che ha inciso sul sindacato di legittimità sulla motivazione.
Massime di principio
- In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., quando ricorre una irreperibilità relativa o temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento del procedimento può essere fornita attraverso la relata di notifica e l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAD), purché risulti assicurata la ragionevole possibilità di conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
- Non è necessario che l’avviso di ricevimento della CAD sia firmato dal destinatario o che la raccomandata sia stata effettivamente consegnata in mani proprie: ciò che conta è la dimostrazione dell’immissione dell’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- La disciplina dell’irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. va tenuta distinta da quella dell’irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c.; la seconda richiede presupposti ulteriori e ricerche diverse, non invocabili quando il destinatario sia semplicemente assente o temporaneamente non reperibile all’indirizzo noto.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare con chiarezza il vizio denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c.; non è ammissibile demandare al giudice di legittimità la qualificazione autonoma delle censure.
- Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è ristretto al solo minimo costituzionale: sono censurabili in cassazione solo motivazioni mancantI, apparenti, irriducibilmente contraddittorie o incomprensibili, non già insufficienze o semplici difetti argomentativi.
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