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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31459/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato responsabile del delitto di estorsione. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, deducendone l'illogicità e contestando il diverso apprezzamento delle fonti di prova, in particolare le dichiarazioni delle persone offese, ritenute dal giudice di merito attendibili. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con il terzo motivo ha dedotto l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e della credibilità delle prove; ha ritenuto il secondo e il terzo motivo manifestamente infondati, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla determinazione della pena, ancorata ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto non consentita la richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e ha giudicato infondati gli altri due motivi, rilevando che la sentenza di merito era adeguatamente motivata quanto all'attendibilità delle persone offese, al diniego delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del delitto oggetto di contestazione e della dichiarazione di responsabilità confermata in appello.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa non sono soggette alla regola di conferma prevista per le dichiarazioni del coimputato o dell'imputato di reato connesso; possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità, previa rigorosa verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata secondo i criteri legali di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali né la sostituzione del giudizio di attendibilità delle prove compiuto dai giudici di merito, salvo il controllo sulla presenza di vizi logici manifesti della motivazione.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità penale se il giudice ne verifica con motivazione puntuale la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Nel diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente che valorizzi quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la motivazione sia non illogica.
  • La determinazione della pena, compresi la pena base e gli aumenti o le diminuzioni per circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e coerente con gli artt. 132 e 133 c.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per censure di merito non consentite, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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