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Parere

Parere n. 1829/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2023, udito il parere del Consiglio di Stato n. 1373/2023 del 27 ottobre 2023, con il quale è stato deciso il ricorso straordinario proposto avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 giugno 2022, adottato in conformità del parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 22 aprile 2022, con il quale è stato escluso dal concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di Consigliere di Stato (indetto con d.P.C.S. del 12 aprile 2021, in G.U., IV Serie Speciale, n. 34 del 30 aprile 2021), ed avverso ogni altro atto presupposto o consequenziale, compreso il bando di concorso già impugnato col ricorso straordinario spedito il 5 agosto 2021, nelle loro clausole immediatamente lesive ed in ogni altra parte incompatibile con l’interesse del ricorrente.

Giustizia amministrativa202400699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario per revocazione del decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2023, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 1373/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’esclusione dal concorso per quattro posti di Consigliere di Stato indetto il 12 aprile 2021.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha chiesto la revocazione del decreto presidenziale del 18 dicembre 2023, deducendo errori di fatto revocatori nella fase rescindente: contraddittorietà e apparenza della motivazione, per avere il parere richiamato sia la mancata impugnazione della dispensa dal servizio sia la pendenza di un ricorso per revocazione relativo alla dispensa; omesso esame delle censure sull’intempestività dell’esclusione dal concorso; omesso esame della richiesta di riunione, che secondo il ricorrente avrebbe consentito di vagliare pregiudizialmente validità ed efficacia della dispensa. In fase rescissoria ha chiesto l’accoglimento del ricorso straordinario originario contro l’esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2022, adottato in conformità al parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 22 aprile 2022. Il ricorso comprendeva inoltre una ricostruzione di precedenti impugnazioni relative alla dispensa dal servizio e ad esclusioni da precedenti concorsi.

Il parere

La Sezione dichiara il ricorso per revocazione inammissibile. La pretesa contraddittorietà della motivazione non integra, di per sé, un errore di fatto revocatorio; inoltre, il profilo invocato riguarda la dispensa dal servizio, estranea all’oggetto del ricorso originario, diretto contro l’esclusione dal concorso. Quanto alle ulteriori doglianze, il ricorrente non individua un effettivo errore di fatto idoneo a determinare la revocazione: le censure sull’intempestività e sulla richiesta di riunione erano già state esaminate nel parere n. 1373/2023 e quelle analoghe erano state puntualmente respinte in precedenti procedimenti, anche di revocazione. La Sezione rileva inoltre che il contraddittorio è stato garantito e che il ricorso, per lunghezza e formulazione asistematica e di non agevole comprensione, non rispetta il principio di sinteticità degli atti, applicabile anche al ricorso straordinario quale espressione della lealtà processuale. Non viene esaminata nel merito la domanda rescissoria di accoglimento del ricorso originario.

Osservazioni

Asserita contraddittorietà e apparenza della motivazione

La censura non identifica un errore di fatto revocatorio: la contraddittorietà della motivazione, anche se sussistente, non costituisce di per sé errore di fatto idoneo a fondare la revocazione. Inoltre, il profilo attiene alla dispensa dal servizio e non all’esclusione dal concorso oggetto del ricorso originario.

Omesso esame delle censure sull’intempestività dell’esclusione e della richiesta di riunione

Le doglianze non dimostrano un effettivo errore di fatto revocatorio. Esse erano state esaminate nel parere n. 1373/2023 e le analoghe censure formulate in precedenti procedimenti erano già state puntualmente respinte.

Principio di sinteticità degli atti

La Sezione rileva che il ricorso è inusitatamente lungo, asistematico e di non agevole comprensione, in contrasto con il principio di sinteticità applicabile anche al ricorso straordinario in quanto espressione della lealtà processuale. Il rilievo è formulato a prescindere da tale profilo, poiché l’inammissibilità discende comunque dall’assenza di errori di fatto revocatori.

Norme richiamate

  • art. 403, comma 1, c.p.c.

    con parere 842/2019 del 20 febbraio 2019, per violazione del divieto della revocazione della revocazione di cui all’art. 403, comma 1, c.p.c.

    Il parere richiama la disposizione per descrivere la ragione di inammissibilità di un precedente ricorso per revocazione. Non la applica direttamente alla presente impugnazione, che viene dichiarata inammissibile per la mancata deduzione di errori di fatto revocatori.

  • art. 88, comma 2, c.p.a.

    ha integralmente confermato le argomentazioni di cui al precedente parere 2398/2019 del 10 settembre 2019, richiamate espressamente, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, c.p.a., sufficienti ad esaurire la disamina e la trattazione di tutti i profili rilevanti ai fini della decisione della controversia

    Il richiamo è riferito al precedente parere sul ricorso originario e alla sufficienza della motivazione per relationem, mediante conferma delle argomentazioni di un precedente parere che esaurivano i profili rilevanti.

  • art. 112 c.p.c.

    essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato

    Nel precedente parere sul ricorso originario la Sezione ha ritenuto rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo trattato tutti gli aspetti rilevanti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

    La disposizione è richiamata quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

    Il richiamo concorre a fondare l’oscuramento dei dati identificativi disposto per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La revocazione non può fondarsi sulla mera contraddittorietà della motivazione: occorre dedurre un effettivo errore di fatto idoneo a incidere sulla decisione.
  • In sede di revocazione, le doglianze riferite a provvedimenti estranei all’oggetto del ricorso deciso non possono integrare un errore revocatorio relativo a quella decisione.
  • Il principio di sinteticità degli atti si applica anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, quale espressione del principio di lealtà processuale.

Revocazione del decreto presidenziale relativo all’esclusione da un concorso per Consigliere di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario per revocazione proposto da un magistrato contro il decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 2023, conforme al parere del Consiglio di Stato n. 1373/2023. Quel decreto aveva respinto il ricorso straordinario contro l’esclusione dal concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di Consigliere di Stato, indetto con d.P.C.S. del 12 aprile 2021.

La decisione originaria e i precedenti

Con il parere n. 1373/2023 la Sezione aveva respinto il ricorso contro il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2022, adottato in conformità al parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 22 aprile 2022. Aveva inoltre dichiarato inammissibili la richiesta di riunione con ricorsi relativi alla dispensa dal servizio e a precedenti esclusioni concorsuali, nonché la domanda di accertamento dei requisiti di partecipazione, non proponibile in quella sede. La decisione richiamava precedenti pareri concernenti analoghe censure: tra questi, i pareri nn. 2502/2016, 598/2018, 842/2019 e 2398/2019. Un precedente ricorso per revocazione era stato dichiarato inammissibile per il divieto di revocazione della revocazione previsto dall’art. 403, comma 1, c.p.c.

Le censure di revocazione

Il ricorrente ha dedotto la contraddittorietà e l’apparenza della motivazione, sostenendo che il parere avrebbe dato conto sia della mancata impugnazione della dispensa dal servizio sia della pendenza di un ricorso per revocazione relativo a tale provvedimento. Ha inoltre lamentato l’omesso esame delle censure di intempestività dell’esclusione e della richiesta di riunione, che avrebbe dovuto consentire, secondo la sua prospettazione, una valutazione pregiudiziale della validità e dell’efficacia della dispensa. In fase rescissoria ha chiesto l’accoglimento del ricorso straordinario originario.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha preliminarmente dato atto che il contraddittorio era stato garantito. Ha rilevato la particolare lunghezza e l’andamento asistematico e caotico del ricorso, in contrasto con il principio di sinteticità degli atti, applicabile anche al ricorso straordinario quale espressione della lealtà processuale. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile anche a prescindere da tale rilievo.

La contraddittorietà della motivazione, quand’anche sussistente, non costituisce di per sé un errore di fatto revocatorio. Inoltre, la doglianza sulla dispensa dal servizio riguarda un profilo estraneo all’oggetto del ricorso originario, che concerneva l’esclusione dal concorso. Le ulteriori censure non individuano un errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione: erano state esaminate nel parere n. 1373/2023 o risultavano analoghe a doglianze già respinte nei precedenti procedimenti indicati.

Esito

Il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso per revocazione sia dichiarato inammissibile; la domanda rescissoria di accoglimento del ricorso originario non viene quindi esaminata nel merito. È infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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