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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23324/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per estorsione aggravata adducendo cinque motivi principali: 1) vizio di qualificazione giuridica (violazione degli artt. 629 e 640 c.p.), sostenendo che la condotta fosse mera induzione in errore (truffa) e non estorsione perché priva di minaccia coattiva; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova relativamente all'apprezzamento delle dichiarazioni delle vittime; 3) violazione degli artt. 192 e 523 c.p.p. per presunta utilizzazione illegittima delle dichiarazioni spontanee dell'imputato a fini probatori; 4) errore nel riconoscimento dell'aggravante per concorso di persone (art. 110 e 628 c.p.), contestando l'apporto causale del correo non identificato; 5) vizio nella valutazione della recidiva e nel giudizio di comparazione delle circostanze (artt. 62-bis, 69, 132 e 133 c.p.), lamentando motivazione apodittica nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: 1) ha confermato la distinzione tra truffa ed estorsione richiamando che l'estorsione sussiste quando la minaccia presenta efficacia coercitiva ex ante e piega la volontà della vittima; nel caso la minaccia è stata valutata come idonea a coartare le vittime inducendole a consegnare denaro; 2) ha escluso il travisamento della prova ritenendo la valutazione delle dichiarazioni delle vittime da parte dei giudici di merito corretta e non manifestamente illogica; 3) ha affermato la piena utilizzabilità, anche ai fini probatori, delle dichiarazioni spontanee dell'imputato e la legittimità di chiarimenti richiesti dal giudice; 4) ha ritenuto sussistente l'aggravante per la presenza di più persone, che accresce l'efficacia intimidatoria anche se alcuni correi restano non identificati; 5) ha giudicato adeguata e motivata la valutazione della recidiva e del giudizio di comparazione. Conseguentemente la sentenza di merito resta confermata (l'imputato era stato ritenuto responsabile di estorsione aggravata e condannato, in primo grado e in appello, alla reclusione di 5 anni e alla multa di euro 1.000). Per l'inammissibilità del ricorso il cassazionista è condannato alle spese processuali e al pagamento, a favore della Cassa delle Ammende, della somma equitativamente determinata in euro 3.000 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato rispetto alla formulazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito sostanziale della qualificazione del reato.

  • art. 629 c.p.

    Norma sul reato di estorsione; la Corte ha interpretato che per l'estorsione rileva la prospettazione di un male presentato come realizzabile dall'agente e idoneo a coartare la volontà della vittima.

  • art. 640 c.p.

    Norma sul reato di truffa; richiamata per la diagnosi differenziale: la truffa opera quando la vittima è indotta in errore da una prospettazione di pericolo inesistente o non gestibile dall'agente.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee; la Corte ha ritenuto legittimo impiegarle, anche se rese dall'imputato, quando contengono elementi probatori.

  • art. 523 comma 6 c.p.p.

    Richiamato nell'ambito della disciplina delle dichiarazioni spontanee e del loro uso nel processo; la Corte ha ritenuto non illegittimo l'uso per colmare cenni oscuri delle dichiarazioni.

  • art. 110 c.p.

    Norma sul concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio che è sufficiente la concorrenza di più persone nel produrre maggiore efficacia intimidatoria per riconoscere l'aggravante.

  • art. 628 comma 3 c.p.

    Rilevante per l'aggravante della minaccia posta in essere da più persone riunite; la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante anche in presenza di correi parzialmente non identificati.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha ritenuto correttamente motivato il riconoscimento della recidiva come segno di rinnovata pericolosità.

  • art. 69 c.p.

    Regola la comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio discrezionale che ha optato per l'equivalenza delle circostanze nel caso concreto.

  • art. 132 c.p.

    Principi di determinazione della pena; richiamato in relazione al trattamento sanzionatorio adeguato alla gravità della condotta e ai precedenti.

  • art. 133 c.p.

    Parametri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto motivata la pena comminata in considerazione della gravità e dei precedenti.

  • art. 494 cod. proc. pen.

    Regola le dichiarazioni spontanee dell'imputato; la Corte ha confermato che tali dichiarazioni possono avere valenza probatoria e essere utilizzate dal giudice.

  • art. 585 comma 4 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai motivi nuovi depositati in memoria: la Corte ha ritenuto che, data l'inammissibilità dei motivi principali, non fosse necessario esaminarli.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese per la dichiarazione di inammissibilità; applicata dalla Corte con la determinazione della somma per la Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per distinguere truffa ed estorsione occorre valutare l'efficacia coercitiva della minaccia ex ante: è estorsione se il male è prospettato come certo e realizzabile dall'agente (o da altri), tale da coartare la volontà della vittima; è truffa se la vittima è semplicemente indotta in errore da un pericolo inesistente o non gestibile dall'agente.
  • La valutazione della credibilità dei testi e della rilevanza delle prove è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione interviene solo per illogicità manifesta, carenze motivazionali decisive o travisamento realmente dimostrabile delle prove.
  • Le dichiarazioni spontanee dell'imputato possono avere valore probatorio e non sono automaticamente escluse; il giudice può chiederne chiarimenti senza rendere le dichiarazioni inutilizzabili.
  • L'aggravante della 'più persone riunite' può essere riconosciuta quando la presenza simultanea di più soggetti aumenta l'efficacia intimidatoria della condotta, anche se alcuni correi restano non identificati, purché risulti la concorrenza nella realizzazione della minaccia.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è discrezionale: per ritenere la motivazione insufficiente bisogna dimostrare arbitrarietà o illogicità manifesta nella scelta operata dal giudice.
  • Un ricorso per cassazione che si limiti a proporre una lettura alternativa dei fatti senza individuare vizi logico-giuridici specifici e decisivi è probabile venga dichiarato inammissibile; è quindi essenziale individuare e dimostrare errori di diritto o carenze motivazionali rilevanti.

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