Cassazione Penale, Ordinanza n. 04242/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello lamentando la violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Sostiene, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe omesso di valorizzare elementi favorevoli e che la motivazione sarebbe viziata. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è aspecifico, perché si limita a riproporre argomenti già esaminati e respinti in appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata. Viene inoltre osservato che la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in sede di legittimità, è ammissibile solo nei limiti del controllo sulla presenza di una motivazione non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione valorizza la carenza di specificità del motivo e ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia radicalmente illogica o mancante, evenienza che nel caso concreto non ricorre. La sentenza di appello resta quindi ferma.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, intesa come assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, determina l'inammissibilità del ricorso.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o carenza della motivazione; non è necessario che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta realmente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già vagliate e respinte dal giudice di merito.
- La censura sul diniego delle attenuanti generiche non consente una nuova valutazione del merito in sede di legittimità: il controllo della Corte di cassazione si limita alla presenza di una motivazione non manifestamente illogica.
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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