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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15120/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato per tentata rapina impropria aggravata in concorso: aveva sottratto tentativamente alcune confezioni di Nutella da un supermercato, non riuscendo nell'intento, e subito dopo aveva usato violenza contro l'addetto alla sicurezza cagionandogli lesioni prima di darsi alla fuga. In cassazione il ricorrente deduceva un unico motivo: inosservanza o erronea applicazione della legge penale per non avere riconosciuto la circostanza attenuante della "lieve entità del fatto" (introdotta dalla sentenza n. 86/2024 della Corte Costituzionale), sostenendo che la condotta violenta fosse limitata a spinte e strattonamenti e che vi fosse collaborazione post-evento, elementi che avrebbero dovuto far ritenere il fatto di modesta offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato il diniego della circostanza attenuante della lieve entità, osservando che la lesività non era minima: l'imputato aveva continuato la condotta nonostante gli inviti a restituire la merce, aveva cagionato lesioni all'addetto alla sicurezza e si era dato alla fuga, elementi che denotano particolare intensità del dolo e propensione a recidiva. Perciò la sentenza di merito è stata confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, n. 4) cod. pen.

    l'aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità

    È la circostanza attenuante cui in parte si riferisce il tema; la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile perché la condotta aveva lesività non minima e comportava violenza e conseguenze personali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86/2024

    Ha introdotto/rimarcato la fattispecie della "lieve entità del fatto"; la Corte di merito è stata ritenuta conforme a tale interpretazione affermando che la lieve entità si applica solamente ai fatti di lesività davvero minima.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla disciplina del versamento alla cassa delle ammende quando il ricorso è inammissibile senza colpa del ricorrente; la Corte ha disposto il versamento di un importo determinato in via equitativa.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della lieve entità è riservata a fatti con lesività veramente minima: la presenza di violenza, lesioni o condotte reiterate/escalation escludono normalmente la lieve entità.
  • Il diniego della lieve entità deve essere motivato con riferimento a elementi concreti della condotta (persistenza, rifiuto di restituire la merce, lesioni, fuga, propensione a recidiva); una valutazione motivata e logica del giudice di merito è difficilmente disattesa in Cassazione.
  • Per ottenere il riconoscimento della lieve entità conviene documentare la totale assenza di danno significativo, l'assenza di violenza o lesioni, il comportamento collaborativo e immediata riparazione del danno; elementi contrari (resistenza, lesioni, fuga) indeboliscono fortemente la richiesta.
  • Le impugnazioni per cassazione basate su un unico motivo di fatto che non dimostra errore di diritto o vizio logico nella motivazione del merito rischiano l'inammissibilità per manifesta infondatezza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e, se le condizioni previste sono soddisfatte, al versamento alla cassa delle ammende; l'assenza di colpa grave nella presentazione del ricorso può comunque non escludere il pagamento di una somma equitativa.

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