Cassazione Penale, Ordinanza n. 11884/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per guida senza patente in una ipotesi non depenalizzata per recidiva nel biennio. I motivi erano due: primo, vizio di motivazione sulla prova della recidiva nel biennio, sostenendo la mancata prova della definitività del precedente illecito amministrativo; secondo, violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la prova della recidiva nel biennio, idonea a escludere la depenalizzazione, poteva essere desunta dalla nota dei Carabinieri che attestava l'irrogazione della sanzione amministrativa per guida senza patente del 19 gennaio 2019, non impugnata e dunque definitiva; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento alla negativa personalità dell'imputato e ai precedenti penali, secondo un apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
Disposizione incriminatrice contestata nel caso concreto; la Corte conferma la condanna per la violazione stradale commessa in presenza di recidiva nel biennio.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
Richiamato per affermare che la recidiva nel biennio impedisce la depenalizzazione dell'illecito amministrativo e può essere provata anche per elementi indiziari univoci, in assenza di allegazioni contrarie.
Usato come parametro per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche e per individuare gli elementi rilevanti ai fini della loro concessione o esclusione.
Massime di principio
- In tema di depenalizzazione, la prova della recidiva nel biennio non richiede necessariamente un'attestazione documentale formale della definitività del precedente accertamento: può bastare un elemento probatorio univoco, se l'interessato non allega circostanze contrarie, come la proposizione di impugnazioni o istanze ostative alla definitività.
- La prova della definitività del precedente illecito amministrativo resta a carico dell'accusa, ma può essere desunta da atti o notizie di sicuro valore probatorio in mancanza di contestazioni specifiche della difesa.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituisce valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non contraddittoria e fondata su elementi ritenuti decisivi, anche se non vengono esaminati analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli emergenti dagli atti.
- Ai fini del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può legittimamente valorizzare la negativa personalità dell'imputato e i precedenti penali, senza necessità di confutare puntualmente ogni argomento difensivo.
Come è indicizzato
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