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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18642/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Catania aveva accolto solo parzialmente le doglianze del contribuente in materia di esibizione di documentazione contabile durante ispezioni. La CTR aveva ritenuto l'appello inammissibile per genericità, per mancanza di specifiche censure alla sentenza impugnata e per assenza delle conclusioni. Con l'unico motivo di ricorso, l'Ufficio ha denunciato violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 360, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'atto di appello riproponeva in modo sufficientemente specifico le ragioni già svolte in primo grado, contrapponendosi alla ratio decidendi della sentenza appellata e chiedendo la conferma della legittimità dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'onere di impugnazione specifica ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992 è soddisfatto quando l'atto di appello, letto nel suo complesso, evidenzi in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione di primo grado, anche mediante riproposizione delle argomentazioni già svolte, purché queste si confrontino con la motivazione impugnata. Poiché dagli stralci degli atti riprodotti nel ricorso emergeva che l'appello dell'Ufficio conteneva una critica complessiva alla sentenza di primo grado e concludeva per la legittimità dell'atto impositivo, la declaratoria di inammissibilità della CTR è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di norma processuale

  • art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    l'onere di impugnazione specifica nel processo tributario è soddisfatto anche dalla riproposizione delle ragioni già poste a base dell'impugnazione originaria, se dal gravame complessivamente considerato emerge un dissenso inequivoco sulla decisione di primo grado

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello è specifico quando, letto complessivamente, consente di ricavare in modo inequivoco le ragioni di censura contro la sentenza impugnata, anche se l'appellante ripropone le argomentazioni già formulate in primo grado.
  • La riproposizione delle difese originarie dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente può integrare il requisito di specificità dell'appello se si confronta con la ratio decidendi della sentenza di primo grado e mira a incrinarne il fondamento logico-giuridico.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello è illegittima quando l'atto di gravame, pur non perfettamente articolato, esprima un dissenso complessivo e motivato rispetto alla decisione appellata e ne consenta la comprensione delle censure.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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