Cassazione Penale, Sentenza n. 13864/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato il riesame avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio (machete con fodero) emesso dal Pubblico Ministero il 4/10/2024. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizi motivazionali (art. 606, lett. b) c.p.p.), sostenendo che il decreto di convalida del P.M. si limitava ad attestare la legittimità dell'atto di polizia giudiziaria senza fornire elementi idonei a giustificare la specifica esigenza probatoria, e che il Tribunale, in sede di riesame, avrebbe illegittimamente integrato una carenza che sarebbe prerogativa del Pubblico Ministero
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione idonea a indicare la relazione qualificata tra la cosa sequestrata e il reato e la finalità probatoria perseguita (onere motivazionale del P.M. ex art. 253 c.p.p.). Tuttavia la Corte ha ritenuto che il decreto di convalida richiamasse il verbale di sequestro e gli allegati della p.g., dalla cui lettura risulta chiaramente il riferimento al machete come cosa pertinente al reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma nei confronti dell'addetto alla vigilanza del supermercato. Il Tribunale non ha quindi integrato illegittimamente la motivazione, ma ha valutato il complesso degli atti richiamati dal P.M.; pertanto il sequestro è stato ritenuto legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
Usato per la sintesi del motivo di ricorso ai sensi del regolamento di procedura; la Corte prende atto della sintetizzazione del motivo ai fini dell'esame
Norma invocata quale criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione che consente il sindacato per inosservanza di legge e vizi motivazionali; la Corte ha esaminato il vizio motivazionale denunciato
Richiamato nel ricorso in relazione alle modalità di riesame; dal testo emerge che la norma è stata evocata a sostegno della censura circa l'illecita integrazione della motivazione da parte del Tribunale
Citato dal ricorrente nel contesto delle censure procedurali e motivazionali; dalla sentenza non risulta che la Corte abbia interpretato diversamente la norma ma è stata richiamata come riferimento procedurale
La Corte interpreta l'art. 253 come fonte dell'onere motivazionale del Pubblico Ministero: il decreto di sequestro/convalida deve indicare la relazione fra la cosa e il reato e la finalità probatoria perseguita, con la sufficienza del fumus e della ragionevole probabilità del fatto
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio deve contenere una motivazione che permetta di comprendere la relazione tra la cosa sequestrata e il reato e la finalità probatoria perseguita; è richiesto il "fumus" di pertinenza, non la prova definitiva.
- La valutazione della sufficienza motivazionale va fatta tenendo conto del decreto del P.M. e degli atti/verbali cui esso rinvia: il riesame deve esaminare la completezza effettiva della motivazione, ma non può integrare autonomamente lacune sostanziali del provvedimento genetico.
- Per cose chiaramente pertinenti al reato (o in casi in cui la pertinenzialità emerge in re ipsa) l'onere motivazionale può essere assolto con motivazioni più sintetiche, valutando il contesto fattuale e la natura dell'oggetto sequestrato.
- La legittimità del sequestro non richiede che il fatto sia accertato; è sufficiente che esso risulti ragionevolmente probabile sulla base di elementi specifici.
- Il giudice del riesame deve verificare la effettività e completezza della motivazione del provvedimento impugnato alla luce dei principi di giurisprudenza consolidata, senza sostituirsi al P.M. nel compito motivazionale.
- In caso di contestazione della motivazione, è fondamentale acquisire e valutare tutti gli atti richiamati nel decreto (verbali di p.g., allegati, circostanze di fatto) per comprendere il senso complessivo del provvedimento.
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