Cassazione Civile, Ordinanza n. 31342/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto su una strada provinciale, nel quale un'autovettura ha urtato un cinghiale improvvisamente attraversato la carreggiata. La proprietaria del veicolo ha chiesto alla Regione il risarcimento dei danni, sostenendo che l'ente avesse omesso il controllo e la limitazione della proliferazione della fauna selvatica e non avesse adottato misure idonee a prevenire incidenti stradali. Il Giudice di pace ha accolto la domanda; il Tribunale, in appello della Regione, ha riformato la decisione e rigettato la pretesa. In cassazione la danneggiata ha proposto cinque motivi: 1) nullità della procura della Regione appellante per difetto di valida rappresentanza processuale; 2) violazione degli artt. 2052 e 2043 c.c. per avere il Tribunale escluso l'applicazione della responsabilità ex art. 2052 c.c. e per avere ricondotto la domanda alla sola responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver valorizzato prove non dedotte e trascurato quelle dell'attrice; 5) difetto di valida rappresentanza processuale ad appellare, per asserita nullità della procura ad impugnare. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che nei sinistri causati da fauna selvatica la responsabilità va ricondotta all'art. 2052 c.c., con conseguente riparto dell'onere probatorio più favorevole al danneggiato, e che tale diversa norma poteva essere applicata anche in appello senza incorrere in ultra petita, perché non mutano i fatti costitutivi della domanda.
La decisione
La Corte ha rigettato il quinto motivo, ha accolto il primo e il secondo motivo, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, perché riesamini il merito della domanda risarcitoria applicando i principi affermati. Il giudice di rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso che si fosse formato un giudicato interno sulla qualificazione della domanda, ha affermato che la scelta tra art. 2043 c.c. e art. 2052 c.c. riguarda l'individuazione della norma applicabile e non la qualificazione giuridica della domanda, ha ribadito che l'art. 2052 c.c. si applica anche ai danni cagionati da fauna selvatica e ha precisato che, nel sinistro stradale causato da animale selvatico, le presunzioni di cui agli artt. 2054, comma 1, e 2052 c.c. concorrono. Ha inoltre ritenuto inefficace l'argomentazione del Tribunale che aveva esaminato il merito dopo aver dichiarato inammissibile l'applicazione dell'art. 2052 c.c., e ha considerato correttamente impugnata tale statuizione.
Norme richiamate
è la regola generale dell'illecito aquiliano, ma non è la norma da applicare quando i fatti dedotti integrano la fattispecie speciale di cui all'art. 2052 c.c.; la sua applicazione nella sentenza di appello è stata ritenuta erronea
si applica anche ai danni cagionati da fauna selvatica; comporta una presunzione di responsabilità a carico del proprietario/custode dell'animale, superabile con prova liberatoria
la presunzione di colpa del conducente del veicolo concorre con quella dell'art. 2052 c.c. e non la assorbe; l'una e l'altra operano secondo il rispettivo regime
art. 157 del 1992
richiamata per affermare che le specie selvatiche protette rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla gestione pubblica
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamata per la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato per il rinvio alla giurisprudenza consolidata senza riprodurla integralmente
invocato nel terzo motivo per apparente motivazione della sentenza impugnata
invocati nel quarto motivo per asserita errata valutazione delle prove
richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità in sede di rinvio
Massime di principio
- Quando i fatti storici posti a fondamento della domanda restano invariati, la scelta tra una norma generale e una norma speciale non integra una modificazione della domanda ma attiene all'individuazione della disciplina applicabile, che il giudice può compiere anche d'ufficio in ogni grado del giudizio.
- Nel caso di danni cagionati da fauna selvatica, la responsabilità va ricondotta all'art. 2052 c.c. anche se l'animale è selvatico e protetto, poiché la norma non si limita agli animali domestici e il regime pubblicistico di gestione della fauna non esclude il criterio speciale di imputazione.
- Nel sinistro stradale causato da animale selvatico, la presunzione di responsabilità del conducente ex art. 2054, comma 1, c.c. concorre con quella dell'art. 2052 c.c.; il giudice deve applicare entrambi i regimi senza far prevalere automaticamente l'uno sull'altro.
- Se il giudice di merito dichiara inammissibile l'esame di una questione e poi aggiunge valutazioni di merito ad abundantiam, queste ultime non hanno efficacia decisoria e non impongono autonoma impugnazione da parte della parte soccombente.
- Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica non si forma quando la questione riguarda soltanto la corretta individuazione della norma applicabile ai fatti dedotti, senza mutamento della fattispecie sostanziale controversa.
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