Cassazione Penale, Ordinanza n. 05330/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
La persona detenuta aveva chiesto il riconoscimento del rimedio compensativo previsto dall'art. 35-ter ord. pen. per asserito trattamento inumano e degradante subito presso un istituto penitenziario nel periodo indicato. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza e il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il rigetto del reclamo. Nel ricorso per cassazione si lamentava, in sostanza, che fosse stata negata la violazione dell'art. 3 CEDU; tuttavia il ricorso si limitava a riproporre le medesime doglianze già formulate in sede di reclamo, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e il sindacato di legittimità era prospettato come limitato alla violazione di legge.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che l'ordinanza impugnata aveva escluso la violazione dell'art. 3 CEDU sulla base di una valutazione complessiva delle condizioni detentive, dello spazio pro capite disponibile, delle condizioni strutturali e logistiche e del regime trattamentale effettivamente praticato, ritenendo non integrata una sofferenza eccedente quella inevitabile della detenzione. Il ricorso è stato reputato aspecifico perché non si confrontava con tale ragionamento e si risolveva nella mera riproposizione delle tesi già esaminate. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
previsto come speciale rimedio compensativo per il pregiudizio derivante da trattamento detentivo contrario all'art. 3 CEDU; la Corte richiama il principio per cui non ogni lesione tutelabile in via inibitoria ex art. 35-bis ord. pen. fonda anche il rimedio compensativo, ma solo quelle idonee a provocare uno sconforto e un'afflizione eccedenti la sofferenza inevitabile della detenzione.
richiamato incidentalmente come rimedio inibitorio distinto dal rimedio compensativo, non automaticamente idoneo a fondare quest'ultimo.
art. 3 CEDU
parametro per valutare se le condizioni detentive abbiano oltrepassato la soglia di sofferenza inevitabile connotandosi come trattamento inumano o degradante.
implicito nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio sul rimedio compensativo per inumana detenzione, non ogni illegittimità o lesione astrattamente rilevante in via inibitoria integra automaticamente il presupposto per il ristoro: occorre verificare se il pregiudizio abbia raggiunto una soglia di intensità tale da eccedere la sofferenza fisiologicamente connaturata alla detenzione.
- La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU non può essere atomistica, ma deve essere complessiva e tener conto sia dello spazio disponibile per il detenuto sia delle condizioni strutturali, logistiche e trattamentali dell'istituto penitenziario.
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sorveglianza, l'impugnazione è inammissibile se si limita a riprodurre le doglianze già dedotte nei gradi precedenti senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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