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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05330/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

La persona detenuta aveva chiesto il riconoscimento del rimedio compensativo previsto dall'art. 35-ter ord. pen. per asserito trattamento inumano e degradante subito presso un istituto penitenziario nel periodo indicato. Il Magistrato di sorveglianza aveva respinto l'istanza e il Tribunale di sorveglianza aveva confermato il rigetto del reclamo. Nel ricorso per cassazione si lamentava, in sostanza, che fosse stata negata la violazione dell'art. 3 CEDU; tuttavia il ricorso si limitava a riproporre le medesime doglianze già formulate in sede di reclamo, senza confrontarsi con la motivazione dell'ordinanza impugnata, e il sindacato di legittimità era prospettato come limitato alla violazione di legge.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che l'ordinanza impugnata aveva escluso la violazione dell'art. 3 CEDU sulla base di una valutazione complessiva delle condizioni detentive, dello spazio pro capite disponibile, delle condizioni strutturali e logistiche e del regime trattamentale effettivamente praticato, ritenendo non integrata una sofferenza eccedente quella inevitabile della detenzione. Il ricorso è stato reputato aspecifico perché non si confrontava con tale ragionamento e si risolveva nella mera riproposizione delle tesi già esaminate. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    previsto come speciale rimedio compensativo per il pregiudizio derivante da trattamento detentivo contrario all'art. 3 CEDU; la Corte richiama il principio per cui non ogni lesione tutelabile in via inibitoria ex art. 35-bis ord. pen. fonda anche il rimedio compensativo, ma solo quelle idonee a provocare uno sconforto e un'afflizione eccedenti la sofferenza inevitabile della detenzione.

  • art. 35-bis ord. pen.

    richiamato incidentalmente come rimedio inibitorio distinto dal rimedio compensativo, non automaticamente idoneo a fondare quest'ultimo.

  • art. 3 CEDU

    parametro per valutare se le condizioni detentive abbiano oltrepassato la soglia di sofferenza inevitabile connotandosi come trattamento inumano o degradante.

  • art. 616 c.p.p.

    implicito nella statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul rimedio compensativo per inumana detenzione, non ogni illegittimità o lesione astrattamente rilevante in via inibitoria integra automaticamente il presupposto per il ristoro: occorre verificare se il pregiudizio abbia raggiunto una soglia di intensità tale da eccedere la sofferenza fisiologicamente connaturata alla detenzione.
  • La valutazione della violazione dell'art. 3 CEDU non può essere atomistica, ma deve essere complessiva e tener conto sia dello spazio disponibile per il detenuto sia delle condizioni strutturali, logistiche e trattamentali dell'istituto penitenziario.
  • Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sorveglianza, l'impugnazione è inammissibile se si limita a riprodurre le doglianze già dedotte nei gradi precedenti senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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