Cassazione Penale, Sentenza n. 12968/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sturniolo: censura della valutazione probatoria dei giudici di merito per eccessiva reliance sulle dichiarazioni della teste Sodano Patrizia (ex moglie del coimputato Bafumi), conflittualità con la teste non adeguatamente valutata, assenza di chiara identificazione di Sturniolo nella ricostruzione dei fatti (citazione solo di "un altro ragazzo salito da Catania" identificato in D'Antonio), omissioni sulla possibile presenza presso il B&B, criticità della perizia antropometrica, testimonianza Lambiasi non univoca e assenza di riscontri telefonici. Bafumi: censura della determinazione della pena in violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p.; assenza di motivazione per l'adozione di una pena base superiore al minimo edittale nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche; incongruità comparativa con la pena di primo grado eccessiva rispetto al ruolo di mero "palo".
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Sturniolo la Corte di cassazione ha ritenuto che la sindacabilità della valutazione di merito è limitata al controllo della motivazione: la Corte d'appello aveva indicato sufficienti riscontri alle dichiarazioni della teste Sodano (disponibilità della Fiat Punto a Bafumi, corrispondenza descrittiva del terzo rapinatore identificato in D'Antonio, conferma del soggiorno di Sturniolo al B&B da parte della gestore) e quindi la valutazione della sua attendibilità non è sindacabile in sede di legittimità salvo macroscopiche incongruenze, non dedotte. Per Bafumi la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla determinazione della pena: non sussiste contraddittorietà tra concessione di attenuanti generiche e pena superiore al minimo edittale, e la pena complessiva decisa in appello è inferiore a quella di primo grado; inoltre la regola sulla reformatio in peius va applicata tenendo conto dei parametri e della sequenza di raffronto, e se questi mutano il confronto deve riguardare la pena complessiva. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente Bafumi circa l'applicazione delle circostanze nel calcolo della pena; la Corte ha ritenuto che la censura non dimostra contraddittorietà o errore di diritto nella determinazione della pena.
Norma sui criteri per la quantificazione della pena; il giudice di merito ha motivato l'applicazione delle circostanze e delle attenuanti, e la Cassazione ha ritenuto che non sussista contrasto logico-manifestamente evidente.
Previsione sulle spese e sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Cass. Sez. Un., sent. n. 24 del 24/11/1999 (Rv. 214794) - principio
principio di limitazione del sindacato della Cassazione alla motivazione, non alla rinnovazione dei fatti
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la Cassazione è giudice della motivazione e non del merito: non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti operata dal giudice di merito salvo macroscopiche illogicità evidenti ictu oculi.
Cass. Sez. U. n. 40910 del 27/09/2005 (Rv. 232066) - reformatio in peius
Richiamato il principio che il divieto di reformatio in peius si applica anche agli elementi costitutivi della pena quando i parametri e la sequenza di raffronto restano identici; se invece mutano, l'unico confronto utile è quello sulla pena complessiva.
Cass. Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020 (Finizio, Rv. 279107)
Conferma che, mutando parametri o sequenza di valutazione, il raffronto 'matematico' tra componenti della pena non è più determinante e si deve valutare la pena complessiva.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina le questioni di fatto o la credibilità delle prove: può censurare la motivazione solo per vizi di macroscopica illogicità o manifesta contraddittorietà percepibili 'ictu oculi'.
- Se la motivazione di merito fornisce riscontri concreti e coerenti alle dichiarazioni di testimoni, la valutazione della loro attendibilità resta di competenza dei giudici di merito e difficilmente è suscettibile di accoglimento in cassazione.
- La concessione di attenuanti generiche non impedisce per sé l'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale; è necessario valutare se la motivazione del giudice risulti logicamente contraddittoria, il che deve emergere con evidenza.
- Il divieto di reformatio in peius va applicato con attenzione: quando i parametri e la sequenza di confronto rimangono immutati non si possono peggiorare singoli elementi della pena; se invece tali parametri cambiano, il confronto deve basarsi sulla pena complessiva.
- In presenza di ricorsi giudicati inammissibili per questioni di merito non sufficientemente fondate, è possibile l'imposizione di spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), specialmente se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- In situazioni analoghe, chi impugna dovrebbe focalizzarsi su vizi di motivazione evidenti e di diritto (inadempienze logiche, omissioni essenziali) più che su una semplice diversa valutazione della prova o sulla mera proposta di ricostruzioni alternative dei fatti.
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