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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03068/2023 del 01/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della presentazione dell’istanza di definizione agevolata e del silenzio dell’Amministrazione, oltre che della regolarità dei pagamenti rateali documentati dalla contribuente, ritenendo per ciò stesso definita la controversia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, con spese poste a carico di chi le aveva anticipate, in applicazione dell’art. 6, comma 13, d.l. 119/2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento sintetico ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2005, fondato dall’Ufficio su movimentazioni bancarie e su una capacità di spesa ritenuta non congrua rispetto al reddito dichiarato. Nei giudizi di merito la contribuente era risultata vittoriosa; l’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla disciplina della prova contraria gravante sul contribuente in materia di indagini bancarie e accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, allegando anche la prova dell’avvenuta ricezione dell’istanza da parte dell’Ufficio e le ricevute dei versamenti rateali fino all’ultima scadenza di novembre 2022.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 600/1973

    Richiamato come base dell’accertamento sintetico fondato sulla rilevazione di una capacità di spesa non coerente con il reddito dichiarato e, nel ricorso, per il tema della prova contraria del contribuente.

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018

    La presentazione dell’istanza di definizione agevolata, unitamente al comportamento dell’Amministrazione, è stata ritenuta idonea a determinare la definizione della controversia.

  • art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018

    È stato applicato per porre le spese a carico di chi le aveva anticipate in caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando il contribuente presenta valida istanza di definizione agevolata e l’Amministrazione rimane silente, la controversia deve ritenersi definita, con conseguente cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di legittimità.
  • La prova dell’avvenuta regolarità dei versamenti rateali costituisce elemento confermativo della definizione della lite fiscale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dalla disciplina applicabile, restando a carico di chi le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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