Cassazione Penale, Ordinanza n. 20811/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per un fatto di impossessamento, contestato come reato di cui all'art. 493-ter c.p. Deduceva, con il primo motivo, il vizio di mancata assunzione di prove decisive e di violazione delle garanzie procedimentali nella acquisizione delle immagini di videosorveglianza, sostenendo che tali immagini non consentissero il riconoscimento dell'autore e fossero prive di adeguati riscontri oggettivi. Con il secondo motivo lamentava vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, assumendo che la prova fosse non certa. Con il terzo motivo contestava il comportamento negligente della persona offesa, prospettando una sorta di istigazione al furto, e chiedeva inoltre la riunione di procedimenti indicati in memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifici il primo e il secondo motivo perché sostanzialmente reiterativi di doglianze già prospettate in appello e già disattese dalla Corte territoriale, che aveva fondato il giudizio di responsabilità sul compendio probatorio, in particolare sulle registrazioni di videosorveglianza e sul riconoscimento dell'imputato da parte degli operanti di polizia giudiziaria escussi in dibattimento. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato e comunque inammissibile perché non devoluto in appello. Ha inoltre escluso la possibilità di valutare l'istanza di riunione dei procedimenti formulata in memoria, trattandosi di valutazione di fatto estranea al sindacato di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice alla base del giudizio di responsabilità confermato nei gradi di merito; la Corte non ne discute la tipicità in astratto, ma rileva che la prova della condotta è stata correttamente valutata dai giudici di merito.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre le stesse doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non rivaluta il compendio probatorio quando la decisione di merito abbia già individuato in modo coerente e non manifestamente illogico le fonti di prova poste a base dell'affermazione di responsabilità.
- Le contestazioni sulla qualità o certezza della prova sono inammissibili se formulate in modo generico e non accompagnate da un effettivo confronto con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito.
- Censure non devolute al giudice di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, salvo che attengano a vizi rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti dal giudizio di legittimità.
- Le valutazioni di fatto richieste da istanze incidentali, come la riunione di procedimenti, esulano dal sindacato della Corte di cassazione quando implichino apprezzamenti fattuali non deducibili in sede di legittimità.
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