Cassazione Penale, Sentenza n. 47548/2023 del 27/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva; dedotte violazioni di legge e vizi motivazionali con riguardo a: 1) l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto dell'imputato per il periodo successivo al febbraio 2010 nonostante il figlio Antonio fosse amministratore formale (si censura la valutazione delle dichiarazioni, in particolare del figlio e del teste Pasquini, e la presunta mancanza di riscontri individualizzanti); 2) la ricostruzione dell'elemento oggettivo e soggettivo della bancarotta documentale ritenuti fondati su dichiarazioni contrastanti e insufficienti; 3) l'accertamento della previa disponibilità dei beni nella bancarotta distrattiva, che il ricorrente ritiene non adeguatamente provata e non risolvibile facendo affidamento sulle scritture contabili; 4) l'utilizzazione delle dichiarazioni rese da Augusto Lombardozzi Dominguez tramite s.i.t., contestando la legittimità processuale (artt. 512 e 526 c.p.p.) e l'eventuale assenza del contraddittorio; 5) il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la congruità della pena inflitta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In dettaglio: i motivi relativi al ruolo di amministratore di fatto e all'uso delle dichiarazioni (primo e quarto motivo) sono stati ritenuti inammissibili per mancata specificità e perché implicano una rivalutazione del merito vietata in sede di legittimità; la deposizione del teste Pasquini è stata ritenuta elemento centrale e congruamente utilizzata dai giudici di merito per accertare la persistenza di un ruolo gestionale dell'imputato anche dopo la cessazione formale della carica. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: una volta riconosciuto il ruolo di amministratore di fatto, l'imputato può essere ritenuto responsabile per l'intera gamma di doveri dell'amministratore di diritto e per i relativi reati fallimentari, inclusa la bancarotta fraudolenta documentale con dolo specifico correlato alle distrazioni. Il terzo motivo è inammissibile perché solleva profili di fatto (previa disponibilità dei beni) non devoluti in appello; il quinto motivo (dosimetria e attenuanti) è inammissibile per carenza di specificità e perché la valutazione della pena è riservata al giudice di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di specificazione dei motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato ammesso nei limiti previsti da questa norma e i motivi sono stati valutati entro tali limiti
Regole sull'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali: la Corte ha richiamato la necessità di cautela nella valutazione di dichiarazioni rese da parenti, ma ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito congrua motivazione e riscontri
Limiti del sindacato in Cassazione: particolarmente i commi 1 (lett. e) e 3) sono stati invocati per escludere la rivalutazione del merito e l'esame di questioni di fatto non dedotte in appello
Norma sull'incidente probatorio/assunzione testimoniale: la Corte ha valutato che l'adozione delle s.i.t. è stata effettuata con adeguata motivazione ex ante sulla prevedibilità dell'irreperibilità del teste
Norma relativa all'acquisizione di dichiarazioni rese fuori udienza; la censura non è stata ritenuta decisiva perché non era dimostrata l'impossibilità di assunzione in contraddittorio
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale sulla trasmissione di conclusioni scritte del PG nei procedimenti straordinari; applicata per la trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale
Conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende
Principi relativi alla determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice di merito nella sua graduazione, richiamati per giustificare il diniego di riconsiderare la congruità della pena in Cassazione
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una nuova valutazione delle prove: censure che mirino solo a rimettere in discussione il significato delle testimonianze o la persuasività degli elementi probatori sono generalmente inammissibili.
- Per l'attribuzione del ruolo di amministratore di fatto è sufficiente una valutazione complessiva e concordante delle fonti probatorie (dichiarazioni, riscontri documentali, comportamenti gestori): la presenza di elementi testimoniali centrali, se congruamente motivati, può legittimare la ricostruzione del giudice di merito.
- Le dichiarazioni rese fuori udienza (s.i.t. o incidenti probatori) sono ammissibili se, ex ante, risulta motivata la prevedibilità dell'irreperibilità del teste; la parte che censura deve indicare elementi concreti che dimostrino che ricerche ulteriori o diverse sarebbero state efficaci.
- Questioni di fatto rilevanti (es. la previa disponibilità dei beni oggetto di distrazione) devono essere dedotte e sviluppate in appello per poter essere sindacate in cassazione; altrimenti sono inammissibili per devoluzione limitata al giudizio di legittimità.
- La qualificazione dell'amministratore di fatto comporta per il soggetto gli stessi doveri (e potenziali responsabilità penali) dell'amministratore formale: pertanto, condotte rilevanti sotto il profilo fallimentare possono essere ascritte anche dopo la cessazione formale della carica se esistono elementi che dimostrino una persistenza di fatto della gestione.
- La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere censurati in cassazione solo se emergono vizi logici o arbitrari chiaramente manifesti.
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