Cassazione Penale, Sentenza n. 34483/2025 del 22/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello contestando: 1) la legittimità dello stralcio/separazione delle posizioni adottato da un collegio nel quale era presente un giudice per il quale era pendente istanza di ricusazione, sostenendo che ciò avrebbe violato gli artt. 18, 37, 41 c.p.p., l'art. 6 CEDU e gli artt. 25 e 111 Cost.; 2) la prescrizione del reato associativo (capo A), deducendo che la contestazione "in Bari dal 2011 all'attualità" avrebbe dovuto avere termine al momento del rinvio a giudizio (giu 2017) o, al più tardi, con gli arresti e i sequestri (ott 2017); 3) vizi nella confisca per equivalente e mancata riduzione della pena nel minimo; 4) insufficienza del nesso tra i fatti (capo C) e i reati tributari contestati; 5) carenza di motivazione circa il dolo specifico dei reati tributari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi ritenendo i motivi manifestamente infondati o generici. In particolare: il primo motivo è respinto perché la normativa e la giurisprudenza consentono al giudice contro cui è pendente la ricusazione di compiere atti processuali diversi dalla pronuncia della sentenza e la separazione degli atti non ha arrecato pregiudizio (i ricorrenti sono stati giudicati da un collegio senza il giudice ricusato); il secondo motivo (prescrizione dell'associazione) è infondato in diritto e, anche assumendo la data di cessazione nell'ott 2017, i termini di prescrizione non erano maturati per i ricorrenti alla data della sentenza d'appello; il terzo motivo (confisca/reduzione pena) è inammissibile perché i ricorrenti non avevano impugnato la statuizione sulla confisca in primo grado e per ragioni interpretative collegate alla disciplina della confisca per equivalente; il quarto e quinto motivi sono generici e privi di confronto specifico con la motivazione impugnata. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, ciascuno a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende e a rimborsare alla parte civile €4.000, oltre accessori. I provvedimenti di merito (parziale prescrizione di alcuni capi e condanne confermate sugli altri capi) restano efficaci.
Norme richiamate
"il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione"
La Corte ha ricordato che, secondo la normativa, il divieto di pronunciare sentenza opera in pendenza dell'istanza di ricusazione; tuttavia il giudice ricusato può compiere altri atti processuali e la mera pendenza della ricusazione non rende automaticamente invalide decisioni non pregiudizievoli adottate nel frattempo.
Norma che assegna al provvedimento di accoglimento della ricusazione l'individuazione degli atti affetti da nullità; la Corte ha ritenuto che fino ad accoglimento non scatta l'automatica nullità degli atti processuali diversi dalla sentenza.
Secondo la Corte il divieto generale di compiere atti del procedimento sussiste solo dopo l'accoglimento della ricusazione (art. 42, comma 1).
art. 6 par.1 CEDU
Riferimento al principio del giusto processo e della terzietà del giudice; la Corte ha ritenuto che non si sia realizzata una violazione concreta di tale principio nel caso in esame.
Reato di associazione per delinquere contestato; la Corte ha confermato che, in mancanza di specificazione temporale, il termine finale della permanenza è fissato dalla sentenza di primo grado e che la partecipazione può perdurare anche durante lo stato detentivo salvo prova di dissociazione.
art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo C)
Norma che incrimina le fattispecie tributari; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la condanna per il capo C per i soggetti che si sono succeduti nella carica di legale rappresentante e per i quali è stato dimostrato il ruolo e la partecipazione.
Norme sui termini di prescrizione: la Corte ha applicato i termini previsti per i diversi ruoli (es. promotore/organizzatore vs. partecipante) e ha ritenuto non maturata la prescrizione per gli imputati alla data della sentenza d'appello.
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Fondamento della confisca del profitto dell'evasione fiscale; la Corte osserva che i ricorrenti non avevano impugnato la confisca in primo grado e che la giurisprudenza recente ha elaborato limiti relativi all'applicazione della confisca per equivalente.
Citata per la giurisprudenza di Sezioni Unite: la Corte ha ricordato che la confisca per equivalente ha natura anche sostanziale e può essere inapplicabile per fatti anteriori a determinate modifiche normative; inoltre la confisca disposta può estinguersi in caso di annullamento della condanna per prescrizione.
Circostanza attenuante della minore gravità del fatto o del ruolo; la Corte ha ritenuto che la deduzione difensiva non abbia dimostrato la sussistenza di tale circostanza per gli imputati.
Determinazione della pena: la Corte ha ritenuto la doglianza generica e non motivata in punto di riduzione della pena nel minimo.
Norma applicata per condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La sola pendenza di un'istanza di ricusazione non comporta automaticamente la nullità degli atti diversi dalla sentenza: il giudice ricusato non può pronunciare sentenza fino alla decisione sulla ricusazione, ma può compiere altri atti processuali salvo che l'istanza venga accolta e disponga diversamente.
- In ipotesi di imputazione "aperta" per reato associativo (periodo non specificato), la sentenza di primo grado costituisce, di regola, il termine finale della durata del reato ai fini della prescrizione, salvo prova di cessazione della partecipazione.
- L'arresto o il sequestro non determinano automaticamente la cessazione della partecipazione di un soggetto a un'associazione: il giudice può ritenere perdurante l'affiliazione in mancanza di elementi che provino la dissociazione.
- Le censure generiche o prive di confronti specifici con la motivazione impugnata sono inammissibili in cassazione; è necessario dedurre errori di diritto o motivazioni specifiche e puntuali.
- Le statuizioni sulla confisca per equivalente e le loro conseguenze possono essere condizionate da modifiche normative e da principi di natura sostanziale; l'eventuale annullamento della condanna per prescrizione incide sulla tenuta della confisca per equivalente.
- Se il ricorrente non impugna specificamente una statuizione (es. confisca) in primo grado, la relativa censura in sede di cassazione rischia di essere inammissibile o priva di esito favorevole.
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