Cassazione Penale, Sentenza n. 31954/2026 del 26/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato con sentenza irrevocabile alla pena di dieci anni di reclusione per tentato omicidio. Aveva chiesto la revisione della condanna sulla base delle dichiarazioni rese, molti anni dopo i fatti, da un soggetto che si era autoaccusato dell'agguato e aveva indicato quali autori materiali persone diverse da quelle già condannate, escludendo la partecipazione dell'istante. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la richiesta, ritenendo le dichiarazioni nuove vaghe, generiche, intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri esterni, nonché inidonee a ribaltare il giudicato, anche alla luce della coerenza e dei riscontri individualizzanti delle dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente ha proposto tre motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 630, 631 e 634 c.p.p., sostenendo che la Corte d'appello avesse oltrepassato i limiti della delibazione preliminare, anticipando il giudizio di merito e valutando indebitamente l'attendibilità della prova nuova. Ha inoltre sostenuto la novità, specificità e dimostratività delle dichiarazioni, idonee, secondo la difesa, a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, censurando la mancata considerazione di una consulenza tecnico-balistica, della deposizione del consulente, di ulteriori emergenze processuali e dell'attendibilità riconosciuta al dichiarante in altri procedimenti. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, sostenendo che l'inammissibilità fosse stata dichiarata senza consentire il contraddittorio sulle prove nuove. La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la valutazione preliminare concreta della Corte d'appello, comprensiva del confronto tra le prove nuove e quelle poste a fondamento della condanna irrevocabile, nonché della verifica dell'affidabilità, persuasività, congruenza e capacità dimostrativa delle nuove dichiarazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Ha ritenuto che, nella fase preliminare della revisione, il giudice debba verificare concretamente se le prove nuove, considerate singolarmente e nel loro complesso con quelle già acquisite, siano potenzialmente idonee a condurre al proscioglimento. Tale verifica può comprendere una valutazione dell'affidabilità intrinseca e della plausibilità delle dichiarazioni, purché non si trasformi in una completa anticipazione del giudizio rescissorio. Nel caso concreto, le dichiarazioni autoaccusatorie e accusatorie del nuovo dichiarante erano soggette ai criteri dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., non risultavano adeguatamente riscontrate, erano state rese a distanza di molti anni, accusavano anche persone decedute e non risultava che il dichiarante fosse stato processato o condannato per il reato confessato. Inoltre, la condanna irrevocabile si fondava su dichiarazioni della persona offesa ritenute coerenti, dettagliate e corroborate da elementi individualizzanti, tra cui l'esame stub e il rinvenimento di indumenti indicati dalla persona offesa. Le censure difensive miravano in parte a una diversa rilettura di prove già esaminate nel giudizio di cognizione e non evidenziavano una decisiva smentita dei fatti storici posti a fondamento della condanna.
Norme richiamate
le dichiarazioni del coimputato devono essere accompagnate da ulteriori elementi di prova che ne confermino l'attendibilità
Le dichiarazioni rese da un soggetto da esaminare secondo l'art. 197-bis c.p.p., anche quando favorevoli al condannato e rese in sede di revisione, non valgono da sole come prova nuova decisiva, ma devono essere valutate insieme a riscontri esterni individualizzanti.
I criteri di cautela e rigorosa verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni provenienti da soggetti portatori di un interesse qualificato si applicano anche alle dichiarazioni utilizzate a sostegno della revisione.
Il dichiarante che si autoaccusa del medesimo reato deve essere considerato, in un eventuale dibattimento, secondo il regime testimoniale previsto dalla norma, con conseguente applicazione dei criteri di riscontro dell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.
Disciplina i casi di revisione; nel caso esaminato è richiamato quale fondamento della richiesta straordinaria basata su asserite prove nuove.
Richiede che gli elementi posti a fondamento della richiesta di revisione siano tali da condurre, se accertati, al proscioglimento del condannato; tale requisito deve essere verificato già nella fase preliminare.
Consente la valutazione preliminare concreta dell'ammissibilità della richiesta di revisione, inclusa la verifica della novità, affidabilità, persuasività, congruenza e potenziale decisività delle prove rispetto al giudicato.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
È stato invocato per denunciare violazione di legge e erronea applicazione dei criteri di valutazione delle prove nuove.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
È stato invocato per denunciare violazioni processuali relative alla disciplina della revisione e al contraddittorio.
art. 111 Cost.
È stato richiamato dalla difesa in relazione al principio del contraddittorio e al diritto di difesa.
art. 6 CEDU
È stato richiamato dalla difesa in relazione alle garanzie del giusto processo e del contraddittorio.
È stato applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
È richiamato in relazione al reato oggetto della condanna irrevocabile, qualificato come tentato omicidio.
È menzionato soltanto perché il dichiarante avrebbe comunque accusato il condannato in altro procedimento; non costituisce oggetto della decisione.
Massime di principio
- Nella fase preliminare di ammissibilità della revisione fondata su prove nuove, il giudice deve verificare concretamente se, assumendo come veri i fatti prospettati e considerando le nuove prove da sole o insieme a quelle già acquisite, residui una potenziale idoneità a condurre al proscioglimento del condannato.
- La valutazione preliminare della revisione non è confinata a un esame astratto o meramente formale: può comprendere una sommaria, ma concreta, verifica dell'affidabilità, persuasività, congruenza e rilevanza delle prove nuove, nonché il loro confronto con il tessuto logico-probatorio della sentenza irrevocabile.
- La valutazione preliminare non può trasformarsi in una completa anticipazione del giudizio rescissorio; tuttavia, l'esclusione dell'ammissibilità è legittima quando l'inidoneità della prova nuova a incidere sul giudicato risulti manifesta e non richieda ulteriori accertamenti dibattimentali.
- Le dichiarazioni rese da un soggetto che si autoaccusa del medesimo reato e che, per tale ragione, sarebbe soggetto al regime dell'art. 197-bis c.p.p., non costituiscono da sole prova nuova decisiva ai fini della revisione, ma necessitano di elementi esterni di conferma e di riscontri individualizzanti.
- La verifica delle dichiarazioni favorevoli al condannato rese da un soggetto autoaccusatosi deve essere particolarmente rigorosa, considerando anche il tempo trascorso, l'eventuale accusa rivolta a persone decedute, l'assenza di conseguenze processuali per il dichiarante e la genericità o non verificabilità del racconto.
- Nel giudizio di revisione, la mera prospettazione di una ricostruzione alternativa dei fatti o la diversa interpretazione di elementi probatori già conosciuti e valutati nel giudizio irrevocabile non integra, di per sé, una prova nuova idonea a rimuovere il giudicato.
- La valutazione di attendibilità della persona offesa già compiuta nel giudizio di cognizione non è normalmente riesaminabile in sede di revisione, salvo che la prova nuova contesti l'effettiva esistenza del fatto storico utilizzato come riscontro esterno alle sue dichiarazioni.
- Il giudice della revisione deve valutare unitariamente la pluralità delle prove nuove e il loro rapporto con le prove già acquisite, considerando le reciproche interrelazioni, integrazioni e capacità dimostrativa rispetto all'eventuale proscioglimento.
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